02.08.2024 Icon

Fideiussioni: il termine ex art. 1957 c.c. può essere interrotto con diffida stragiudiziale

La Corte d’Appello di Firenze chiarisce la portata della clausola recante l’obbligo, in capo al fideiussore, di pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta” nel senso di una parziale deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c.: è sufficiente ad evitare la decadenza, dunque, anche la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento.

Con due recenti sentenze “gemelle”, emesse il 26 e 27 giugno 2024 in riforma dei rispettivi provvedimenti di primo grado, la Corte d’Appello di Firenze è tornata in argomento su una delle questioni più dibattute in Giurisprudenza – in tema di garanzie fideiussorie con clausola di pagamento a prima richiesta – riconoscendo la natura parzialmente derogatoria della richiamata clausola contrattuale, rispetto alla disciplina dell’art. 1957 c.c.

Si ricorda che la facoltà di opporsi alla pretesa della Banca è riconosciuta al fideiussore, per ciò che interessa nel presente approfondimento, nel caso in cui l’istituto di credito non abbia avanzato le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (o che non le abbia con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma della succitata disposizione.

Dunque, in particolare, nella sentenza del 27 giugno scorso, attesa la non applicabilità della deroga alla richiamata disciplina, è stato rilevato come “nelle ipotesi di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), la Suprema Corte ha evidenziato che l’eventuale rinvio pattizio alla decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., debba intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Al fine di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. è, quindi, sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”.

La Corte d’Appello di Firenze, alla stregua della Giurisprudenza richiamata in sentenza (Cass. 21.05.2008 n. 13078; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016; Cass., 26.09.2017, n. 22346; Cass. 28.02.2020, n. 5598; Cass., 03.11.2021, n. 31509) osserva che, diversamente interpretando, si configurerebbe una inaccettabile contraddizione tra la richiamata clausola “censurata” e la previsione contrattuale dell’obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta (clausola n. 7 del contratto attenzionato), in quanto, ovviamente, sarebbe una forzatura considerare “a prima richiesta” un adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.

Ciò senza trascurare che la clausola in questione, pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale, consente comunque alla Banca di esigere immediatamente il pagamento (c.d. clausola solve et repete).

Nei casi esaminati, l’onere di cui all’art. 1957 c.c. risultava essere stato pienamente assolto dalla creditrice, mediante trasmissione di una lettera raccomandata, con la quale veniva richiesto al debitore principale il pagamento delle somme dovute dalla società garantita nonché debitrice principale.

Sovviene, in maniera chiara, la considerazione che le parti – nel pieno rispetto della propria autonomia negoziale – hanno inteso assicurare il pagamento immediato da parte del garante, in quanto diversamente tale previsione sarebbe in contrasto con la necessità di impedire la decadenza per il tramite di un’azione giudiziaria.

Il contesto che ne deriva, alla luce di tali premesse, configura una vera e propria “deroga parziale” alla disciplina dell’art. 1957 c.c. “nel senso che è necessario e sufficiente che il creditore, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, abbia avanzato una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un’azione giudiziale”.

Dunque, sulla vexata quaestio della idoneità dell’istanza volta all’interruzione del termine prescritto dall’art. 1957 c.c., va consolidandosi l’orientamento che riconosce anche alla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento una piena funzione inibitoria della decadenza codicistica, in luogo dell’azione giudiziale.

Tale stato dei fatti, rapportato al contesto odierno che muove verso il definitivo superamento di qualsivoglia presunzione di nullità totale delle fideiussioni contenenti le clausole del modello ABI, in ragione del più corretto riconoscimento di una nullità “parziale” limitata alle singole clausole, senza ombra di dubbio, concorre ad equilibrare le posizioni delle differenti parti in gioco, scongiurando il rischio di una preventiva ed eccessiva tutela nei confronti del garante rispetto alla creditrice che agisce per il riconoscimento e la tutela del proprio legittimo diritto di credito.

Autore Fiorenzo Longobardi

Associate

Milano

f.longobardi@lascalaw.com

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