07.04.2025 Icon

Euribor: divisore 360 o 365?

Il Tribunale di Brescia, con una pronuncia del tutto innovativa rispetto a quanto sancito lo scorso 25 luglio dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20801, ha stabilito che l’unica quotazione ufficiale dell’Euribor è quella a divisore 360, e che pertanto, in mancanza di diversa indicazione nelle clausole contrattuali, deve intendersi che l’indice di riferimento sia l’Euribor a base 360.

La scorsa estate, infatti, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione ormai divenuta frequente nelle casistiche aventi ad oggetto i contratti di mutuo indicizzati al tasso Euribor: in assenza di specificazione del divisore 365 o 360, utile per calcolare il tasso Euribor, il tasso di interesse da applicare diventa indeterminabile, perché manca un criterio essenziale per calcolarlo con certezza e senza discrezionalità da parte della banca.

Secondo la pronuncia della Corte, non devono esserci margini di incertezza in ordine alla clausola determinativa degli interessi che deve essere determinabile in modo puntuale, dovendo includere al riferimento al periodo e al divisore utilizzato (360 giorni per l’anno commerciale o 365 giorni per l’anno solare).

La Cassazione, pertanto, ha stabilito che la nullità di una clausola contrattuale per la mancata indicazione del divisore deve essere sanata applicando il tasso sostitutivo minimo BOT, con la conseguenza che il piano di ammortamento del mutuo dovrà essere ricalcolato utilizzando il tasso minimo BOT, e la banca mutuante sarà obbligata a restituire al mutuatario le somme percepite in eccesso rispetto al tasso sostitutivo.

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Brescia ha preso le distanze dal principio enunciato dalla Cassazione, non ritenendo la sussistenza di alcuna indeterminatezza dell’individuazione dell’indice di riferimento per il calcolo del tasso.

Nel caso sottoposto all’esame del Giudice bresciano, parte attrice allegava l’indeterminatezza del riferimento al tasso Euribor in quanto non specificato “se dovesse intendersi l’euribor a base 360 ovvero 365, e con divisore 36.000 ovvero 36.500”.

La causa veniva quindi istruita mediante l’espletamento di un CTU contabile.

All’esito del giudizio, il Tribunale ha osservato come l’asserita indeterminatezza dell’individuazione dell’indice di riferimento per il calcolo del tasso e delle modalità di modifica del piano di ammortamento in conseguenza del variare del tasso di interessi non fosse sussistente.

Difatti, seguendo il parere espresso dal CTU, il Giudice ha ritenuto che seppur sia vero che, in astratto, le parti potrebbero convenire che, a ogni variazione del tasso di interessi, il piano di ammortamento vari integralmente (nel senso di modificare l’entità delle quote di capitale, e non solo delle quote interessi, delle singole rate), è altrettanto vero che “dall’interpretazione del complesso delle pattuizioni contrattuali si evince inequivocamente che la modalità prescelta dalle parti in causa era quella di mantenere invariata la quota capitale di tutte le 360rate previste, modificando trimestralmente la quota di interessi, calcolata, in funzione del tasso variato con la predetta cadenza trimestrale, sul solo capitale residuo (che, diversamente opinando, non avrebbe avuto alcuna ragion d’essere la scelta di predisporre un piano di ammortamento iniziale che indicava le sole quote capitale pagate da ciascuna rata, con l’indicazione che la misura degli interessi sarebbe stata calcolata sul capitale residuo al tasso indicato in contratto per il primo trimestre, e per i successivi trimestri con i tassi di volta in volta ricavabili dal tasso EURIBOR medio del periodo aumentato dello spread pattuito)”.

Quanto all’asserita indeterminatezza dell’indice di riferimento per la individuazione del tasso variabile, sempre sulla scorta del parere motivato del consulente d’ufficio, il Giudice ha osservato come l’unica quotazione ufficiale dell’Euribor è quella a divisore 360, e che pertanto, in mancanza di diversa indicazione nelle clausole contrattuali, deve intendersi che l’indice di riferimento sia l’Euribor a base 360 (effettivamente applicato dalla Banca convenuta nel caso deciso, e che peraltro, è risultato essere quello più favorevole alla parte mutuataria).

Autore Federica Mendolia

Senior Associate

Milano

f.mendolia@lascalaw.com

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