17.06.2025 Icon

Euribor: confermata ancora una volta la legittimità del mutuo

La giurisprudenza di merito è torna recentemente a pronunciarsi in punto di manipolazione dell’Euribor, escludendo qualsiasi ipotesi di nullità contrattuale.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza emessa a definizione di un procedimento di opposizione a precetto, ha fornito un ulteriore spunto di riflessione sul tema del tasso variabile parametrato all’Euribor, particolarmente dibattuto, aderendo ancora una volta al filone giurisprudenziale che reputa indispensabile un adeguato corredo probatorio per dimostrare concretamente l’intesa manipolativa lamentata.

Il Giudice, in primo luogo, ha osservato che le decisioni della Commissione Europea Antitrust del 2013 e del 2016, che hanno sanzionato alcune banche in quanto ritenute responsabili di pratiche commerciali scorrette, non determinano, ex se, la nullità della clausola di determinazione degli interessi parametrata all’Euribor. A fronte di tale premessa il Magistrato ha, in ogni caso, rilevato che la Banca convenuta non aveva preso parte alle pratiche commerciali scorrette sanzionate dalle decisioni della Commissione, precisando che il contratto di mutuo oggetto di causa non si collocava nel mercato dei derivati come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza interlocutoria n.19900/2024).

In seconda battuta, il Giudice ha respinto le avverse doglianze in ordine all’asserita manipolazione dell’Euribor stante la lacuna probatoria integrata da parte opponente, osservando che:“- il contratto de quo non può dirsi stipulato in applicazione delle pratiche o intese scorrette sanzionate dalla Commissione, non essendovi prova alcuna del fatto che la banca mutuante conoscesse l’esistenza di quelle pratiche o intese e avesse inteso conformare oggettivamente il concreto regolamento contrattuale al risultato perseguito da quelle condotte scorrette poste in essere da terzi (Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160); – non vi è prova che il parametro richiamato dal contratto, ossia l’Euribor, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse (Cass., sez. III; 3 maggio 2024, n. 12007; Trib. Bologna, sez. IV, 2 aprile 2024, n. 1007; Trib. Torino, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 640)”.

Tenuto conto, quindi, del mancato assolvimento – da parte dell’opponente – dell’onere probatorio, il Magistrato ha concluso per l’infondatezza delle censure sollevate sul punto.

È interessante osservare come il Tribunale di Bologna, pur non ignorando i contrasti giurisprudenziali sulla questione affrontata, ha comunque escluso “la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE”, in linea con quanto statuito dai principi resi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.12007/2024 che ha ritenuto applicabile.

Sulla scorta di quanto sopra, il Tribunale ha rigettato le doglianze di parte opponente.

Autore Diana Franchetti

Associate

Milano

Diana.Franchetti@lmind.it

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