Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento, ha statuito in merito all’onere di allegazione dell’opponente nel caso in cui eccepisca la prescrizione del credito vantato dalla banca.
Con la sentenza n. 1694 del 16 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli ha ricordato che, in caso di finanziamento, “il termine prescrizionale applicabile è quello decennale e che esso decorre non già dalla scadenza di ogni singola rata, ma dalla scadenza dell’ultima rata o, come avvenuto nel caso di specie, dalla risoluzione anticipata del rapporto a seguito dell’inadempimento del mutuatario”.
Ciò in quanto trattasi di un unico obbligo restitutorio, dilazionato nel tempo, ma che non comporta il sorgere di singole autonome obbligazioni.
Precisato tale aspetto, il Giudice ha specificato che “spetta alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili. Tali precisazioni non sono state fatte dall’opponente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell’eccezione”.
Se ne deduce, quindi, che l’opponente deve indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte della banca: questi, secondo il tribunale di Napoli, sono gli elementi essenziali affinché l’eccezione di prescrizione possa essere presa in considerazione; diversamente, la stessa risulta rilevante nemmeno dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria degli presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza.
In conclusione, il magistrato napoletano, fatta applicazione del principio anzidetto, ha statuito che: “Poiché nel caso di specie, come detto, l’opponente non ha indicato quale sarebbe il giorno di decorrenza del termine decennale di prescrizione, la relativa eccezione non può essere accolta”.
Alla luce di tali motivazioni, l’opposizione è stata rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.