Il carattere solidale della fideiussione e la clausola c.d. “a prima richiesta” contenuta nella garanzia escludono, per il creditore, la necessità di agire “giudizialmente” per evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. Più precisamente: “La clausola di cui all’art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest’ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo “a semplice richiesta scritta”. Detta clausola […] costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all’art. 1957 c.c., l’iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l’estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del 26/09/2017).”
Tale principio, è stato ribadito dalla Corte d’Appello di Venezia nell’ambito di un giudizio di secondo grado, promosso a seguito delle revoca, intervenuta in primo grado, del un decreto ingiuntivo opposto. Parte appellante chiedeva – fra le altre cose – la riforma della sentenza impugnata, per non essere decaduta dai termini entro i quali agire nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.
La Corte d’Appello, dopo aver individuato all’interno del contratto di fideiussione la clausola che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, ha precisato che “Se poi la fideiussione è solidale, come nel caso in esame, il creditore può rivolgersi a sua scelta contro l’uno o l’altro dei condebitori e l’istanza proposta nel termine di legge, anche esclusivamente nei confronti del fideiussore, ha l’effetto di impedire la decadenza. La clausola di cui all’art. 7, che consente al creditore di evitare che maturi la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento al fideiussore entro il termine di decadenza semestrale, rende superflua l’iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l’estinzione della garanzia.”
Continuano, dunque, i giudici osservando che, in caso di solidarietà passiva, il creditore “che in tale particolare ipotesi di solidarietà passiva […] ha la facoltà di rivolgersi per il pagamento all’uno o all’altro dei coobbligati, è esentato al tempo stesso dall’onere di proporre tempestivamente le sue istanze nei confronti del debitore principale e di continuarle con diligenza”, in quanto una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al solo fideiussore è idonea ad avvertirlo dell’inadempimento, consentendogli, dunque, in ipotesi, di pagare e agire in regresso nei confronti della debitrice principale.
Infine, in relazione alla possibile vessatorietà della clausola a “prima richiesta”, la Corte d’Appello di Venezia specifica come non possa essere considerata come vessatoria “giacché non determina alcun aggravio della sua posizione contrattuale, in quanto non esime il creditore, che intenda invece agire contro il debitore principale, dall’onere di attivarsi giudizialmente contro quest’ultimo, a pena di decadenza, entro il termine semestrale, e non si pone in contrasto con l’interesse protetto da tale norma”