01.03.2024 Icon

Costituzione in mora e presupposti per interrompere la prescrizione

Nell’ambito di un giudizio di primo grado, un correntista promuoveva azione di ripetizione dell’indebito nei confronti della propria Banca, sostenendo l’inesistenza del contratto di conto corrente disciplinante il rapporto intercorso tra le parti.  La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle domande attoree.

Il Tribunale adito, a conclusione del giudizio, accertava e dichiarava la prescrizione decennale della domanda ex art. 2033 c.c., sulla base del presupposto che la mera lettera di diffida e messa in mora inviata dal cliente non aveva efficacia interruttiva, e, pertanto, rigettava tutte le istanze di parte attrice.

La Corte d’Appello ha, quindi, confermato i principi esposti dal Giudice di primo grado.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che la prescrizione decennale opera, non con riguardo alle domande di nullità delle singole clausole contrattuali, bensì con riferimento alla domanda di ripetizione delle somme fondata sul presupposto dell’inesistenza/nullità del contratto bancario.

Conseguentemente, ha ritenuto priva di pregio la doglianza dell’appellante, secondo il quale il Giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare che nel caso di specie si trattava di un’azione di accertamento dell’inesistenza del contratto e non di nullità delle sue clausole. Sul punto la decisione è chiara: “…il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento di un negozio nullo o inesistente, inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. n. 15669/2011). Pertanto, proprio in considerazione del fatto che il diritto alla ripetizione di indebito, anche ove avente ad oggetto quanto corrisposto in esecuzione di un contratto nullo o inesistente, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di esecuzione della prestazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all’accertamento ed alla declaratoria della nullità del contratto” – e, per identità di ratio, della sua inesistenza- “quando risulti ormai prescritta l’azione di ripetizione” (Cass. n. 5575/2003).

I giudici di secondo grado hanno, quindi, confermato la decisione impugnata, concordando sul fatto che la comunicazione inviata via pec dal legale dell’appellante alla Banca non poteva ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione, non contenendo alcuna richiesta di ripetizione delle somme, ma solo una generica contestazione di applicazione di condizioni economiche illegittime.

Si trattava, dunque, di una contestazione priva dei requisiti necessari a costituire in mora il debitore e ad interrompere validamente la prescrizione decennale ex art. 2943 quarto comma c.c., “dovendosi pretendere, nel caso di specie, un maggior grado di specificazione dell’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, tenuto conto della sua provenienza da parte di un tecnico del diritto e non dalla parte rappresentata.

Al riguardo, la Corte ha richiamato anche quanto espresso dalla Cassazione con sentenza n. 15140/2021: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità.”

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

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