Qualora non venga contestata la mancata sottoscrizione del contratto, l’onere della prova ricade sul cliente che agisce in giudizio.
Nel caso di specie un cliente conveniva in causa la propria banca, contestando la nullità del contratto di carta di credito stipulato con l’istituto bancario, per carenza della forma scritta ex art. 117 TUB, e chiedeva, di conseguenza, la restituzione delle somme utilizzate.
La domanda veniva respinta sia in primo grado, sia in sede di appello.
In particolare, la Corte milanese ha ricordato che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 117 TUB è soggetta alle ordinarie regole sulla distribuzione degli oneri probatori e, pertanto, l’onere di provare la carenza della forma scritta ricade sull’attore. “In particolare, il cliente, ove la domanda si fondi come nel caso di specie sulla nullità del contratto o di talune sue clausole per inosservanza della forma scritta, è tenuto a fornire la prova della stipulazione del contratto in una forma diversa da quella scritta”.
Secondo i giudici di secondo grado nella fattispecie esaminata, non solo l’appellante non aveva fornito tale prova, ma altresì risultavano acquisiti al giudizio elementi idonei a dimostrare in via presuntiva l’avvenuta stipulazione per iscritto.
In particolare:
– il contratto era stato concluso nell’aprile 2011, allorché tutto il sistema bancario aveva ampiamente recepito le disposizioni normative che impongono l’obbligo di forma scritta per i contratti bancari;
– al contratto era stato attribuito un numero identificativo, circostanza che nella prassi bancaria è abitualmente associata proprio alla presenza di un documento contrattuale scritto;
– la richiesta formulata alla banca dall’appellante di avere copia dei documenti contrattuali attestava che al medesimo risultava intervenuta la stipulazione in forma scritta.
Su quest’ultimo punto si legge: “La richiesta di consegna del documento postula invero, quale ineludibile presupposto logico, il fatto che il contratto sia stato stipulato per iscritto, e, quindi, è ragionevole ritenere che l’appellante, dopo aver chiesto, in altro giudizio, la consegna del documento contrattuale, dandone quindi per presupposta l’esistenza, non avendola ottenuta ne abbia poi – strumentalmente -sostenuto l’inesistenza con l’instaurazione del presente giudizio. A ciò deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nella fattispecie in esame non può determinarsi alcuna inversione dell’onere della prova, atteso che, come esposto, detto onere grava interamente sulla parte che agisce anche con riguardo alla sussistenza dei fatti da cui dovrebbe conseguire la nullità del titolo”.
La Corte d’Appello ha poi escluso di poter applicare l’art. 119, IV comma TUB, pur ritenendo che tale norma debba aver ad oggetto, oltre agli estratti conto, anche i contratti.
Infatti, l’applicazione dell’art. 119 TUB implica la delimitazione dell’obbligo della banca di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato, con la conseguenza che tale onere sussiste soltanto per i contratti conclusi nel decennio anteriore alla richiesta della copia.