30.09.2022 Icon

Come opera la prescrizione nei contratti di finanziamento?

Il Tribunale di Genova si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sull’eccezione di prescrizione del diritto di credito, sollevata da parte opponente, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un contratto di finanziamento.

Il Tribunale adito si è uniformato alla giurisprudenza di merito e di legittimità che individua, in maniera ormai unanime, il dies a quo a partire dal quale far decorre la prescrizione con la data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto di finanziamento.

Nel caso di specie, il Tribunale di Genova si è così pronunciato: “Secondo l’unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata”.

Ciò malgrado, l’opponente affermava di non avere mai ricevuto alcun avviso di giacenza della raccomandata di diffida ad adempiere con cui è stato interrotto il termine di prescrizione decennale del credito in oggetto.

Sul punto, il Tribunale si è dilungato in una approfondita disamina al cui esito ha affermato, rigettando l’eccezione di parte opponente, che: “Quando l’intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche “sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, essendo quest’ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa” (cfr. Cass. n. 13651 del 2006 Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011). Il giudice nomofilattico conclude, quindi, rammentando il proprio consolidato orientamento: la ricevuta di spedizione dall’ufficio postale rappresenta, anche nel caso ove manchi l’avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. Ciò posto, consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione, e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto d’intimazione al destinatario, nonchè della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.”.

In conclusione, il giudice si è pronunciato, con sentenza non definitiva, limitatamente all’eccezione di prescrizione del credito, rigettandola, e rinviando poi la causa per i successi incombenti.

Autore Guido Giacomelli

Associate

Vicenza

g.giacomelli@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito