Il Tribunale scaligero interviene nella tematica della presunta vessatorietà della clausola penale, alla luce del recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite e del Codice del Consumatore.
Quale ulteriore doglianza in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente sosteneva una presunta abusività della clausola penale per inadempimento inserita nel contratto di finanziamento concesso dalla Banca.
Il Tribunale di Verona ha ritenuto, in primo luogo, tale contestazione del tutto irrilevante, poiché dal ricorso per ingiunzione e dagli estratti conto allegati in sede monitoria non risultava che la penale pattuita fosse stata effettivamente addebitata o che la banca convenuta opposta ne avesse richiesto il pagamento o, ancora, si fosse riservata di agire a tal fine in altra sede.
Prosegue poi il Tribunale, affermando che deve in ogni caso escludersi l’abusività della clausola in esame ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. f) o dell’art. 35 del Codice del Consumo.
L’arresto in commento afferma, infatti, che: “Ai fini della valutazione in ordine alla manifesta eccessività della penale deve aversi riguardo, infatti, al guadagno che la banca avrebbe ricavato dal contratto di finanziamento se l’odierna opponente avesse regolarmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento delle rate. Nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva il giudice è tenuto, infatti, a comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che lo stesso si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.”.
Nel caso di specie, nulla di tale asserito vantaggio era stato dimostrato dall’opponente ed il Tribunale afferma anche che, da una comparazione con il tasso di interesse corrispettivo contrattualmente determinato, non può ritenersi manifestamente eccessiva la clausola penale che garantisca alla banca, oltre alla doverosa restituzione della somma finanziata, il pagamento una tantum di una somma pari al 10% del capitale residuo, dovendosi considerare che in caso di corretto adempimento alle obbligazioni contrattuali ad opera della controparte la stessa banca avrebbe percepito, per l’intera durata contrattuale, il pagamento di interessi corrispettivi ad un tasso annuo del 5,57% nel caso di un primo contratto, ed addirittura del 15,36% con riferimento ad un secondo contratto.
Il Tribunale prosegue poi sostenendo che va parimenti esclusa l’abusività della clausola penale per difetto di chiarezza, poiché la stessa è redatta in modo sufficiente chiaro e comprensibile, con un formato grafico idoneo ed analogo a quelle delle altre clausole contrattuali, concludendo quindi per il rigetto integrale dell’eccezione e per la conferma del decreto ingiuntivo.