03.12.2024 Icon

Cessione del credito: sono sufficienti elementi presuntivi

Con una recentissima pronuncia – n. 912/2024 – il Tribunale di Terni torna nuovamente sul tema dell’onere della prova nell’ambito delle complesse operazioni di cartolarizzazione dei crediti, che ha generato numerosi contrasti giurisprudenziali in ordine alla dimostrazione della legittimazione ad agire del cessionario in sostituzione del creditore cedente.  

In particolare, la questione ruota attorno all’efficacia probatoria della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto trasferimento del diritto di credito. Ebbene, sul punto sono presenti  orientamenti giurisprudenziali attributivi di maggiori oneri in capo alla società cessionaria (quale la produzione del contratto relativo alla singola cessione) ed orientamenti che, di contro, tendono a prediligere una lettura più estensiva dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 58 T.U.B., tanto da ritenere che la mera allegazione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale liberi il cessionario dall’obbligo di comunicazione al singolo debitore ceduto dell’atto traslativo, in virtù della valenza derogatoria che essa assume rispetto alla notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c..

Proprio la recente sentenza del Tribunale di Terni – qui in commento – aderisce a quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale, rigettando quanto dedotto dagli opponenti nell’ambito di un procedimento di opposizione a precetto.

Più precisamente, i debitori eccepivano che la società cessionaria non avrebbe allegato alcuna documentazione a riprova della propria legittimazione attiva, limitandosi a un generico riferimento a tutti i crediti, pur incombendo sul successore della parte originaria ai sensi dell’art. 58 T.U.B. l’onere di fornire puntuale prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco (Cass., n. 5617/2020).

Ebbene, il caso in esame viene ad assumere un’importante rilevanza, in virtù del fatto che – pur essendo stato prodotto il contratto di cessione, considerato quale prova privilegiata della cessione dei crediti in blocco – per il Tribunale di Trani la cessionaria avrebbe ottemperato al proprio onere probatorio anche limitandosi alla semplice allegazione della dichiarazione del cedente, giacché  – riprendendo quanto sostenuto dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 220 del 24/01/2023 – quest’ultima “sarebbe dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell’atto traslativo”.

A ciò si aggiunga che, per la sentenza de qua, la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale non richiede necessariamente il supporto documentale del contratto di cessione relativo al singolo rapporto, nella misura in cui l’avviso di cessione  contenga l’indicazione delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che consentono di individuare in modo inequivocabile l’inserimento del credito nel perimetro della cessione: “la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell’inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a mero titolo esemplificativo, l’annex ovvero la dichiarazione del cedente

La presente pronuncia, pertanto, recepisce quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale consente uno snellimento dell’onere probatorio gravante in capo al cessionario, il quale potrà produrre – qualora l’avviso di cessione non contenga le categorie specifiche dei crediti oggetto di cessione – la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente come prova privilegiata.

Autore Carlo Pio Iazzolino

Trainee

Milano

c.iazzolino@lascalaw.com

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