12.12.2022 Icon

Carenza di legittimazione processuale dei fideiussori

“Ed invero l’art.1945 c.c. se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce, tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria.”.

Questo il principio espresso dal Tribunale Ordinario di Marsala con una sentenza emessa a definizione di un giudizio riguardante un accertamento negativo del credito. 

Nello specifico, la società cliente (debitrice principale) e i fideiussori convenivano in giudizio la Banca, per ottenere la restituzione di quanto versato dalla società alla stessa, contestando l’applicazione di interessi in misura superiore alla soglia usura e l’illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto.

Secondo il Giudice di prime cure, in difetto di azioni intraprese dall’istituto di credito in relazione ai saldi del conto corrente e del contratto di finanziamento, la domanda di accertamento negativo del credito non può che vedere quale unico soggetto legittimato il solo titolare dell’interesse leso.

La ragione risiede nel principio di accessorietà, quale connotato principale dell’obbligazione fideiussoria, cristallizzato dagli artt. 1939 e 1945 c.c.: laddove l’art. 1939 c.c. sancisce, infatti, l’invalidità del contratto di fideiussione nell’ipotesi di invalidità dell’obbligazione principale, l’art. 1945 c.c., invece, riconosce al fideiussore la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.

In altri termini, l’art. 1945 c.c. dispone che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall’incapacità) che spettano al debitore principale, nel senso di “risposta” ad eventuali “domande” del creditore nei suoi confronti e, dunque, subentra la legittimazione dei garanti solo a fronte dell’escussione della fideiussione medesima.

Poste queste coordinate normative, è inevitabile giungere alla conclusione per cui il fideiussore non può promuovere direttamente azioni che vedono quale convenuto il creditore: ed è proprio in tale contesto che si inserisce la decisione del Tribunale di Marsala.

La sentenza in commento si inserisce nello stesso solco già tracciato dall’ ormai granitica giurisprudenza di legittimità, che già da tempo ha sancito il seguente principio di diritto: “Il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica.”  (cfr. Corte di Cassazione del 1° marzo 2010, n. 4830).

In altri termini, nel caso di specie, i fideiussori sono soggetti estranei ai rapporti contrattuali di conto corrente e di finanziamento, avendo assunto la sola veste di garanti: i fideiussori non possono, dunque, proporre azioni desumenti da un diritto facente capo al debitore garantito – e pertanto del tutto estraneo alle proprie sfere giuridiche – nei confronti del creditore.

In definitiva, gli eventuali indebiti versamenti eseguiti dalla società debitrice principale rilevano esclusivamente nei rapporti interni con l’Istituto di credito e, quindi, deve escludersi che il fideiussore possa rivestire la qualità di attore in ordine alle domande di nullità parziale dei contratti di conto corrente e di finanziamento, a maggior ragione in relazione alla domanda di ripetizione di indebito.

Applicati i principi sopra enunciati, il Tribunale di Marsala ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale attiva dei fideiussori.

Autore Antonio Licenza

Trainee

Milano

a.licenza@lascalaw.com

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