23.07.2024 Icon

Bonifico bancario cu c/c sbagliato, di chi è la responsabilità?

Della Banca che esegue il pagamento, purtroppo!

È quanto deciso dalla Cassazione con la recentissima ordinanza del 25 giugno 2024, n. 17515, qui in commento.

La decisione rappresenta la coda di una vicenda giudiziale promossa dalla Curatela Fallimentare nel lontano 2013, per ottenere la condanna di un istituto bancario al pagamento di un importo dovuto al fallito a titolo di indennizzo assicurativo.

La ragione: il fallito lamentava di non aver mai ricevuto il pagamento dell’indennizzo perché il bonifico bancario era stato eseguito ad un soggetto diverso.

La circostanza risultava dall’ordine di bonifico, nel quale la Compagnia aveva indicato alla propria banca un conto corrente sbagliato, intestato ad un soggetto terzo diverso dal reale beneficiario del pagamento, che in più risultava sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria ricevente.

Da qui, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: «In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari».

Riteniamo che tale decisione possa essere di vostro interesse poiché pone l’accento su eventuali responsabilità della Banca in caso di pagamento eseguito con bonifico bancario a soggetto diverso, allorquando il beneficiario nominativamente indicato nell’ordine di bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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