Secondo la Corte d’Appello di Milano l’azione revocatoria non ha lo scopo di garantire la par conditio creditorum
Con un recente arresto la Corte d’Appello di Milano ha chiarito i rapporti tra l’azione revocatoria ordinaria e l’azione esecutiva, affermando che l’azione di cui all’art. 2901 c.c. non ha lo scopo di preservare la par condicio creditorum e non impone alcuna comparazione tra rango dei creditori.
La sentenza specifica che: “La revocatoria ordinaria non mira a preservare la par condicio creditorum e non impone alcuna comparazione tra rango dei creditori, che, semmai, sarà effettuata dal giudice dell’esecuzione nella redazione del piano di riparto, nel caso in cui partecipino alla procedura creditori privilegiati insoddisfatti.”.
La Corte poi, richiamando dei precedenti in materia, specifica che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia non può essere portata ad esecuzione fino a quando l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 1893/2012).