13.12.2024 Icon

Ancora sul piano di ammortamento alla francese

La Corte d’Appello di L’Aquila si è occupata della ancora dibattuta questione della validità del piano di ammortamento alla francese, conformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione.

L’istituto di credito appellante impugnava la decisione di primo grado, evidenziando – in contrasto con quanto affermato dal Tribunale – che la sopra citata tipologia di ammortamento, in linea generale, non può generare alcun fenomeno di illegittima capitalizzazione composta degli interessi. Nel caso di specie, inoltre, nel contratto di mutuo contestato risultavano pattuite tutte le condizioni economiche, che dunque il mutuatario conosceva ed aveva accettato.

I giudici di secondo grado, confermando la tesi della banca, hanno prima di tutto rilevato che effettivamente nel contratto erano specificati in modo chiaro l’inizio del piano di ammortamento della somma concessa a mutuo, la relativa durata ed il metodo della  restituzione della somma finanziata, nonché il tasso di interesse. Quindi, la Corte ha ben illustrato la natura del piano di ammortamento alla francese, escludendo che il medesimo determini una qualsiasi capitalizzazione degli interessi.

Infatti, si legge in sentenza: “Ora, sulla base di tale premessa, occorre affermare come nella fattispecie in esame non possa essere ravvisata alcuna capitalizzazione a seguito del pagamento infrannuale, in quanto la struttura e la natura proprie del tipo di contratto in essere nonché il tipo e metodo di rimborso prescelto in fase di stipula del rapporto escludono qualsivoglia fenomeno anatocistico, invece impropriamente ravvisato dal consulente ed avallato dal primo giudice. Al riguardo, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza quello secondo cui la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Infatti, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui si riferisce laddove gli interessi inglobati nelle rate successive vengono calcolati solo sulla quota di capitale residua, ovvero il capitale originario dato a mutuo detratta la somma versata con la rata precedente. Pertanto, dalla circostanza per cui il piano di ammortamento alla francese non determina alcun fenomeno anatocistico, difettando i presupposti di cui all’art. 1283 c.c. (produzione di interessi sugli interessi scaduti) ne deriva la conseguenza che non può sussistere alcuna discordanza tra il tasso pattuito e convenuto e quello effettivamente praticato ovvero la presunta indeterminatezza dello stesso, atteso che nel mutuo viene sviluppato un piano di rimorso concordato fra le parti”.

Inoltre, nell’ambito di un rapporto di mutuo con ammortamento alla francese, ai fini della determinatezza e legittimità del rapporto, non rileva neppure l’eventuale convenienza del contratto, come chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024

Pertanto, rinvenendo nel contratto di mutuo contestato tutti gli elementi essenziali del rapporto ed escludendo in radice la ricorrenza del fenomeno anatocistico, nonché ulteriori profili di indeterminatezza, la Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto l’impugnazione della Banca e, in riforma della decisione di primo grado, ha confermato pienamente nel suo ammontare l’importo vantato a credito dall’appellante.

Autore Simona Daminelli

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Milano

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