In tema di mutuo bancario a tasso fisso, regolato da un piano di ammortamento “alla francese”, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Questo è il principio dettato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.
Il Tribunale di Salerno aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento nei contratti di mutuo bancario, in quanto oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, la mancata esplicitazione del regime di ammortamento “alla francese” inciderebbe sulla validità del contratto, atteso che tale sistema può determinare un significativo incremento del costo complessivo del prestito, per effetto del regime “composto” di capitalizzazione degli interessi, in violazione del principio di trasparenza bancaria e del requisito di determinatezza e determinabilità dell’oggetto.
Diversamente, secondo un’altra interpretazione giurisprudenziale, l’omessa indicazione del regime di ammortamento non comporterebbe alcuna conseguenza.
Preliminarmente la Cassazione, dopo aver illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese, ha evidenziato come nel medesimo non si riscontri alcun effetto anatocistico vietato. Infatti, “deve escludersi che la quota interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. (…) il metodo è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.
Tanto chiarito, i giudici di legittimità hanno risposto ai questi sottoposti dal Tribunale di Salerno e, in primo luogo, hanno escluso che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e delle modalità di ammortamento “alla francese” comporti indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, allorché “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Non porta ad una diversa conclusione la tesi della presenza di un costo occulto, che renderebbe il prestito maggiormente oneroso rispetto ad altri piani. Infatti, tale questione “non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. L’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto”.
In secondo luogo, la Cassazione ha escluso che la mancata indicazione del tipo di ammortamento incida sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, determinando un prezzo occulto ed ulteriore che renderebbe il tasso di interessi effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati in contratto, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale.
Invero, il maggior carico di interessi non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico, ma è il normale effetto della scelta di un piano di rimborso che prevede il pagamento di una rata costante, con interessi iniziali più elevati.
Ne discende che, stante l’assenza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, l’ammortamento “alla francese” non incide sul TAN, né sul TAEG indicati nel contratto.
In conclusione, nei mutui bancari la finalità della trasparenza è raggiunta con il piano di ammortamento allegato, che esplicita la periodicità e composizione delle rate, soddisfacendo così la possibilità per il mutuatario di conoscere facilmente l’importo totale del rimborso e di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze. Peraltro, né la normativa primaria, né quella secondaria richiedono l’esplicitazione nel contratto del regime di ammortamento utilizzato.
Le Sezioni Unite, dunque, hanno portato chiarezza in tema di utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” nei mutui bancari. Tuttavia, restano aperte ancora alcune questioni, che – per stessa ammissione dei giudici di legittimità – non sono state affrontate nella sentenza in commento, in quanto non oggetto di espressa richiesta di pronuncia.
Più precisamente, la decisione non ha affrontato le ipotesi dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile, dell’anticipata estinzione del rapporto per scelta del mutuatario e delle eventuali conseguenze della mancata allegazione del piano di ammortamento nel contratto.