20.11.2023 Icon

ACF: quando si verifica l’inversione dell’onere probatorio?

Con la recentissima decisione in commento, l’ACF definisce il solco dell’onere probatorio, normalmente a carico dell’intermediario, ai sensi dell’art. 23 TUF, chiarendo quali siano le casistiche in cui debba essere il cliente ad allegare i fatti oggetto di doglianza.

Il caso in esame concerne il tema della responsabilità dell’Intermediario per il non corretto adempimento degli obblighi relativi alla prestazione di un servizio d’investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento dei doveri di informazione in merito alle caratteristiche degli strumenti finanziari al momento dell’acquisto.

Nello specifico, parte ricorrente contestava la carenza di adeguate informazioni, da parte dell’Intermediario, in merito alle caratteristiche e ai i rischi (di mercato, di credito e di liquidità) delle obbligazioni Astaldi acquistate tramite servizio di internet banking e su indicazione di un dipendente dell’Intermediario medesimo.

In particolare, il Ricorrente lamentava l’inosservanza dell’Intermediario degli obblighi informativi relativi alla complessità del prodotto acquistato e alla crisi finanziaria dell’emittente, nonostante il cliente possedesse, al momento dell’acquisto, un profilo di rischio ed esperienza medio-alto.

Il Collegio, esaminati gli scritti e la documentazione depositata dalle parti, ha respinto il ricorso rilevando, preliminarmente, come il Ricorrente si sia limitato a rappresentare che l’investimento dedotto in lite è stato eseguito sulla base di indicazioni, asseritamente ricevute dall’Intermediario, senza tuttavia supportare l’affermazione con elementi oggettivi di riscontro.

In tema, come noto, è orientamento oramai consolidato che le doglianze attinenti alla dinamica dei rapporti tra il cliente ed il personale dell’intermediario non possono essere meramente allegate, ma devono trovare riscontro in idonee evidenze che è onere del ricorrente di volta in volta fornire, vertendo in tal caso la prova su circostanze che si collocano al di fuori dell’applicazione del principio di inversione dell’onere della prova di cui all’art. 23 del TUF (Decisione n. 6905 del 13 ottobre 2023).

Inoltre, seguendo il ragionamento del Collegio, le doglianze oggetto di controversia riguardavano l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario, non essendo state avanzate specifiche contestazioni in merito alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza dell’acquisto, né in merito alla rispondenza dei questionari MiFID al profilo effettivo del cliente.

Dall’analisi delle rendicontazioni del dossier titoli dell’istante, poi, è stato facile evincere un profilo di investitore con un livello di conoscenza ed esperienza in materia di mercati finanziari apprezzabile – tra l’altro non contestato dal ricorrente – ed un significativo portafoglio titoli caratterizzato da un elevato numero di strumenti finanziari di diversa natura, riconducibili a numerosi emittenti operanti in settori diversificati, in molti casi similari ai titoli Astaldi.

Tutt’altro che irrilevante, secondo la Consob, che, al momento dell’acquisto contestato (gennaio 2018), l’emittente non avesse ancora presentato la domanda di ammissione al concordato preventivo (circostanza avvenuta nel settembre del 2018), sicché non poteva essere imputato all’Intermediario di non avere fornito al cliente importanti informazioni sulla situazione aziendale dell’emittente, tali da poter avere speciale rilievo sulla scelta d’investimento operata, come detto, in autonomia.

Alla luce delle considerazioni esplicitate, soprattutto in ordine alla diffusa, reiterata e differenziata operatività del Ricorrente è in stata tale, ad avviso del Collegio, da idoneamente dimostrare – al di là dell’accertata carenza informativa in sede genetica, imputabile all’Intermediario – la consapevolezza della rischiosità dello strumento acquistato, non ultimo in considerazione della cospicua cedola che lo caratterizzava.

Autore Federica Mendolia

Senior Associate

Milano

f.mendolia@lascalaw.com

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