22.09.2022 Icon

La nuova disciplina per le cartolarizzazioni STS pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Lo scorso 2 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 agosto 2022 n. 131, con cui il legislatore ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e  2011/61/UE  e  i  regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

Il Regolamento riconosce l’importante funzione che le cartolarizzazioni svolgono all’interno dei mercati finanziari e mira a rafforzarne il quadro normativo per rendere tali operazioni più prudenti. 

L’adozione del nuovo quadro in materia permette di distinguere meglio i prodotti semplici, trasparenti e standardizzati dagli strumenti complessi, opachi e rischiosi e di applicare un quadro più attento e sensibile al rischio.

La normativa europea fornisce una serie di definizioni che vengono richiamate dalla normativa nazionale, intendendo per: 

  1. «cartolarizzazione»: l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:

a) i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;

b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;

c) l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013[1];

  • «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente;

La disciplina applicabile a tutte le cartolarizzazioni prevede gli obblighi di due diligence e di mantenimento del rischio e di trasparenza che riguardano i soggetti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti e per le società veicolo, le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni ed il divieto generale di ricartolarizzazione. 

Le autorità nazionali a cui sono state attribuite funzioni di vigilanza e di indagine rispetto agli obblighi previsti dalla normativa europea sono la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP secondo le rispettive attribuzioni. 

La Banca d’Italia ha il compito di vigilare:

  1. sul rispetto degli obblighi di due diligence[2] per banche, imprese di investimento, gestori, nonché per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale;
  2. sull’adempimento degli obblighi di mantenimento del rischio, trasparenza e dei criteri per la concessione dei crediti, nonché, sul rispetto del divieto di ricartolarizzazione[3] nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario.

L’IVASS ha funzione di controllo sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale[4]e nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario siano imprese di assicurazione o di riassicurazione[5].

La COVIP ha funzione di vigilanza sugli enti pensionistici aziendali o professionali[6] e nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un ente pensionistico aziendale o professionale[7].

 La CONSOB è l’autorità competente a: 

  • verificare i requisiti per la vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio (art. 3 del Regolamento); 
  • vigilare sull’adempimento degli obblighi di mantenimento del rischio, trasparenza e dei criteri per la concessione dei crediti, nonché, sul rispetto del divieto di ricartolarizzazione quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell’Unione siano soggetti vigilati[8];
  • vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE ai requisiti previsti per la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata previsti dall’art. 18 a 27 del Regolamento;
  • fornire l’autorizzazione al verificatore terzo di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento, verificare la conformità del soggetto alla procedura prevista dall’art. 28 e revocare l’autorizzazione rilasciata. 

Il provvedimento è entrato in vigore il 3 settembre 2022.


[1] “Nell’ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche: a) si tratta di esposizioni verso un’entità creata ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe; b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto; c) la fonte primaria di rimborso dell’obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall’autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale”.

[2] Articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/2402. 

[3] Articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE). 2017/2402

[4] Per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 5 del Regolamento. 

[5] Per l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento. 

[6] Per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 5 del Regolamento.

[7] Per l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento.

[8] Per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell’Unione citati all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402. 

Autore Camilla Capaldo

Associate

Milano

c.capaldo@lascalaw.com

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