L’intimazione stragiudiziale di pagamento è un atto idoneo ad impedire la decadenza di cui all’art. 1957 cc.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n.920/2025, pubblicata il 1 aprile 2025, che nel confermare la decisione di primo grado, è ritornata ad affrontare il rapporto tra la clausola c.d. a prima richiesta e la decadenza di cui all’ 1957 c.c. nell’ambito della fideiussione.
In particolare, la Corte, in adesione all’orientamento di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078) ha ribadito che “ laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all’immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale” ritenendo, quindi, che la semplice intimazione stragiudiziale di pagamento è idonea ad impedire la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.
Nella controversia in esame, avente ad oggetto l’asserita nullità parziale della fideiussione omnibus, tra le altre, è stata dichiarata infondata anche la censura sollevata da parte appellante in ordine alla clausola n.7.
Sul punto, la Corte ha così motivato: “La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n. 20668/2024 e Cass. Civ. 25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi – il debitore è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete)”.
A prescindere dalla proposizione di una domanda giudiziale, la garanzia che contenga la clausola “a prima richiesta” comporta che il fideiussore sia tenuto al pagamento dell’obbligazione quando gli viene intimato dal creditore. Da questo momento, infatti, il garante, venuto a conoscenza del mancato adempimento da parte del debitore principale, è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete.
La Corte ha, infatti, osservato che l’avvio di un’istanza giudiziale è richiesta solo quando nella fideiussione non venga accertata alcuna clausola di pagamento a prima richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, dalla semplice lettura del contratto di fideiussione, la Corte ha rinvenuto l’art. 7, comma 1, secondo il quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” .
Considerato il tenore evidente di tale clausola, la Corte d’Appello di Milano ha, quindi, concluso che l’intimazione inviata dalla Banca con contestuale revoca degli affidamenti e recesso dei rapporti costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale, e come tale è idonea ad impedire la decadenza prevista dall’ 1957 c.c.
Sulla base di tali motivazioni, l’appello è stato integralmente rigettato e per l’effetto la sentenza impugnata è stata confermata.
05.10.2026