Con una recente decisione, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario è tornato a trattare il tema del computo dei premi assicurativi nell’ambito della verifica anti usura di un contratto di finanziamento.
In particolare, il Collegio di Coordinamento ha deciso un caso caratterizzato dal collocamento abbinato ad un prestito personale di una polizza assicurativa che non soddisfava i requisiti della contestualità e obbligatorietà di cui alla sezione I, paragrafo C.4 punto 5) delle Istruzioni della Banca d’Italia emanate nel luglio 2016 ed applicabili a partire dal 1° aprile 2017. In tale ipotesi, secondo la recente decisione, deve essere escluso dal calcolo del TEG l’intero premio assicurativo, sia nella sua componente effettivamente destinata alla compagnia assicuratrice che nella quota trattenuta dall’intermediario finanziatore a titolo di provvigione.
La conclusione è, pertanto, diametralmente opposta a quella assunta con le decisioni gemelle nn. 4655 e 4657 del 21 marzo 2022 che si erano occupate di fattispecie analoghe (i.e. polizze non obbligatorie) ma relative a contratti di prestito antecedenti all’aprile 2017, quindi regolamentati dalle previgenti Istruzioni di Banca d’Italia del 2009 ed in particolare dalle relative FAQ.
Per giungere alla recente decisione l’Arbitro Bancario ha valorizzato l’omessa riproduzione nelle Istruzioni del 2016 della FAQ 2009 secondo cui l’esclusione dal calcolo del TEG deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia, dovendosi invece comprendere nel conteggio anti usura la quota del premio trattenuta dall’intermediario erogante. Il giudice arbitrale ha infatti rilevato come Banca d’Italia, all’esito delle consultazioni pubbliche che hanno preceduto le Istruzioni del 2016, abbia precisato che il nuovo testo delle Istruzioni ha incluso le precedenti FAQ tranne “le risposte non più valide o comunque superate” .