Innanzitutto, è d’obbligo un sintetico accenno alle caratteristiche dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che va inquadrato nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie o alternative dispute resolution, sinteticamente ADR.
Si tratta di un organismo creato per risolvere le liti tra banche o società finanziarie e clienti su servizi e prodotti bancari o finanziari, articolato in sette Collegi territoriali, composti da professionisti esperti. La sua prima caratteristica è la snellezza del procedimento e quindi l’Arbitro decide solo sulla base della documentazione presentata dalle parti, applicando e interpretando le norme di diritto.
L’ABF è dotato anche di un Collegio di coordinamento, unico per tutto il territorio nazionale, che decide i ricorsi sulle questioni più rilevanti e garantisce il più possibile una uniformità di interpretazione.
Diversamente dalle decisioni del giudice ordinario, le pronunce dell’ABF non sono vincolanti per le parti. Tuttavia, se le banche o le finanziarie non rispettano una decisione a loro sfavorevole la notizia dell’inadempimento va pubblicata sia sul loro sito internet, sia su quello dell’ABF. Al contempo, è previsto che i clienti che si sono rivolti all’ABF o le banche e le finanziarie convenute, se non sono soddisfatti della decisione dell’Arbitro possono poi sottoporre la controversia al giudice ordinario, la cui decisione supera quella dell’ABF.
L’ABF è competente a decidere in merito alle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, servizi e strumenti di pagamento, effettuate nei sei anni che precedono la presentazione del ricorso, oltre che sui buoni fruttiferi postali, e può pronunciarsi in merito al pagamento di una somma di denaro fino a 200.000 euro o sull’accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza limiti di importo.
Va precisato che il contenzioso relativo a servizi o attività di investimento è invece di competenza dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), attivo presso la Consob.
Dalla relazione del 2022 dell’Arbitro bancario finanziario emerge che lo scorso anno sono state assunte dall’Arbitro oltre 17.300 decisioni, spesso favorevoli ai clienti, che hanno disposto la restituzione ai ricorrenti di un importo complessivo di oltre 17 milioni di euro.
I ricorsi proposti nel 2022 sono oltre 15.400, un numero cospicuo anche se in flessione rispetto all’anno precedente, probabilmente per i numeri elevati di ricorsi già raggiunti, che aveva visto un importante sviluppo di questo tipo di strumento di ADR e alla sempre maggiore valorizzazione dello strumento della mediazione.
È stata, inoltre, registrata una significativa ridistribuzione delle controversie per materia: è notevolmente aumentato il peso dei ricorsi in tema di servizi e strumenti di pagamento, anche per effetto della maggiore diffusione dei pagamenti digitali, mentre è diminuito il contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e sui buoni fruttiferi postali a causa, osserva la Relazione, della “complessità del quadro normativo” che probabilmente spinge al ricorso al giudice ordinario su queste materie.
Viene, poi, sottolineato che la durata media della procedura davanti all’Arbitro, al netto delle sospensioni, è stata di 120 giorni, quindi in diminuzione rispetto al 2021, con un ottimo risultato rispetto alla stessa previsione di legge che indica una durata massima di 180 giorni e con un’evidente riduzione dei tempi per ottenere una decisione rispetto al giudizio ordinario.
Viene sempre più ricercata una uniformità di orientamento, ricercata e favorita dalla sottoposizione delle questioni più rilevanti al Collegio di coordinamento nonché alla Conferenza dei Collegi, importante forum di discussione.
La Relazione precisa quindi che, in attuazione del protocollo d’intesa siglato nel marzo 2020 tra la Banca d’Italia e la Consob, prosegue il confronto e la collaborazione tra ABF e ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), per garantire una uniformità di orientamenti ed evitare conflitti interpretativi su materie analoghe o incertezze nell’attribuzione delle rispettive competenze.
Collaborazione che prosegue anche con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), in vista della costituzione dell’Arbitro Assicurativo.
Infine, anche il confronto con la Magistratura ordinaria, che segue con interesse gli orientamenti dell’ABF, anche in virtù della crescente collaborazione con la Scuola superiore della magistratura.
Il successo dell’ABF è dovuto a diversi fattori: si tratta di un servizio sostanzialmente gratuito (il cliente versa inizialmente 20 euro che gli verranno restituiti in caso di decisione in tutto o in parte a suo favore); l’ABF decide in tempi decisamente più rapidi rispetto alla giustizia civile ordinaria; al pari della mediazione, soddisfa la condizione prevista dalla legge per potersi rivolgere al giudice.
Un’ulteriore spinta allo sviluppo di questo strumento di ADR potrebbe arrivare dall’adozione della procedura “Abeftech” per l’utilizzo di tecniche di machine learning e text mining che, come riferito nella relazione, agevolerà l’Arbitro nella ricerca di decisioni su casi analoghi attraverso l’individuazione tempestiva di precedenti e di eventuali contrasti tra gli orientamenti dei Collegi , migliorando così il servizio offerto. L’avvio della sperimentazione del nuovo sistema è programmato entro la fine del 2023.