23.11.2022 Icon

Spoofing: la legittimazione passiva spetta all’Istituto emittente, non anzi al mero collocatore

Il Collegio ABF di Bologna ha affrontato il caso di un cliente-ricorrente il quale ha allegato di essere stato contattato da un sedicente addetto dell’intermediario resistente che – in grado di riportare allo stesso gli ultimi quattro numeri della carta di credito – lo aveva poi indotto, dapprima, a seguire le istruzioni di cui a un link trasmesso tramite sms dell’Istituto (canale di comunicazione già noto al cliente) al fine di rendere nuovamente operativa la carta di credito e, poi, a eseguire due ricariche, oltre che ad accedere al proprio conto corrente on-line sempre a seguito di messaggi provenienti dalla banca. 

A seguito di dette operazioni, il ricorrente constatava l’addebito di € 1.800,00 sul proprio conto, addebito di cui ha cercato di operare il blocco e di cui ha richiesto, senza esito, la rifusione all’intermediario.

Chiamato ai danni innanzi all’ABF di Bologna, l’intermediario si è dichiarato carente di legittimazione passiva in relazione al ricorso, in quanto “mero collocatore” della carta, emessa, nel caso di specie, da altro intermediario.

Il Collegio ABF di Bologna, rammentando che l’orientamento prevalente dei Collegi propende, in via generale, per la legittimazione passiva dell’intermediario collocatore, con conseguente onere della prova sull’autenticazione delle operazioni contestate, ha ricordato, tuttavia, l’eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui il PSP sia “mero collocatore” della carta.

Secondo il Collegio,  per accertare questo profilo, si sarebbe dovuto avere riguardo ad alcuni indici emergenti dalla documentazione agli atti, quali, a titolo esemplificativo, la riconducibilità all’emittente della denominazione e del marchio dello strumento, l’affidamento all’emittente del compito di riscontrare all’utenza in caso di reclami, ovvero la circostanza che il collocatore ha risposto al reclamo dell’utente senza segnalargli l’eventuale difetto di legittimazione passiva (tra le altre Collegio Bologna, decisioni nn.3471/22 e  n. 10656/21, Collegio Milano, decisione n. 21086/2021). In altri termini, si sarebbe dovuto valutare “se l’istituto risulti essere parte del rapporto contrattuale ovvero solo “collocatore” del servizio non avendo assunto nei confronti della ricorrente la veste di “prestatore di servizi di pagamento”, non può, pertanto, essere destinatario del ricorso in quanto non soggetto agli obblighi posti a carico di tale prestatore dal d.lgs. n. 11/2010”.

In particolare, il Collegio ha osservato che l’art. 1 del contratto delle carte di credito indicava il nome della banca emittente; nel contratto della carta prepagata era espressamente previsto che l’intermediario convenuto, in qualità di banca collocatrice, avrebbe richiesto alla banca emittente il rilascio della carta di credito; l’art. 25 del contratto della carta di credito e l’art. 2 del contratto della carta prepagata prevedevano che per eventuali contestazioni, il titolare avrebbe potuto presentare reclamo nei confronti della banca emittente ed eventuale successivo ricorso all’ABF, disposizioni che, quindi, confermavano che quest’ultima era da ritenersi unico soggetto legittimato passivo.

Alla luce delle emergenze documentali e comportamentali sopra individuate e richiamate, inoltre, le decisioni n. 275/22 ABF Milano e n. 3972/22 Coll. Torino, il Collegio ABF di Bologna, con la pronuncia in commento ha accolto, in via pregiudiziale, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall’Istituto, risultando quest’ultima mera collocatrice della carta.

Autore Francesco Ceglie

Associate

Milano

f.ceglie@lascalaw.com

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