25.03.2024 Icon

Il socio non amministratore di una società di capitali può accedere ai dati bancari?

Il Collegio ABF di Torino, nella decisione n. 3390 del 2024, ha esaminato la questione relativa all’accesso del socio non amministratore alla documentazione bancaria riguardante una società di capitali. In particolare, si è discusso se tale socio abbia il diritto di richiedere direttamente alla banca copia degli estratti conto ai sensi dell’articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB), senza coinvolgere l’amministrazione o la rappresentanza della società.

Il ricorrente, socio non amministratore di una società di capitali in liquidazione, ha avanzato richiesta alla banca per ottenere copia degli estratti conto della società di cui possiede quote, nell’ambito dei suoi poteri di controllo previsti dall’articolo 2476 del Codice civile.

La banca ha contestato la richiesta, sostenendo che tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata da un soggetto con poteri amministrativi all’interno della società. Il socio non amministratore avrebbe dovuto, secondo la banca, inoltrare la richiesta al rappresentante legale o al liquidatore della società ai sensi dell’articolo 2476 del Codice civile.

Il Collegio ABF ha respinto il ricorso del socio non amministratore, fondando la propria decisione sulla disposizione prevista dall’articolo 2476, comma 2, del Codice civile, il quale recita: “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Secondo il Collegio, questa norma concede ai soci non amministratori un diritto informativo limitato esclusivamente agli amministratori della società, escludendo la possibilità di richiedere direttamente informazioni a terzi estranei alla società stessa.

Il Collegio ha quindi ribadito che i poteri di controllo dei soci non amministratori sono esercitabili esclusivamente nei confronti della società, e non consentono la richiesta di informazioni a terzi. Tale interpretazione è stata confermata anche da precedenti pronunce dell’ABF (cfr. ABF, Coll. Napoli n. 6476/16), che hanno chiarito che il diritto di ottenere informazioni da terzi non può derivare dall’articolo 2476 del Codice civile.

In conclusione, il Collegio ABF ha confermato che il socio non amministratore di una società di capitali non ha il diritto di richiedere direttamente alla banca copia degli estratti conto, ma deve invece rivolgersi all’amministrazione o alla rappresentanza della società per ottenere tali informazioni.

Autore Mattia Masseroli

Trainee

Milano

m.masseroli@lascalaw.com

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