È noto che, nelle azioni dirette a conseguire il risarcimento del danno lamentato dall’investitore, per violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, il riparto dell’onere probatorio si atteggia nel senso che l’investitore è tenuto a dimostrare l’inadempimento dell’intermediario, nonché a provare il danno lamentato e il nesso di causalità sussistente fra quest’ultimo e la condotta del professionista; viceversa, l’intermediario è tenuto a fornire la prova del corretto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e di aver agito secondo la specifica diligenza richiesta.
Il caso in commento attiene al tema del non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di servizi di investimento, con specifico riferimento al profilo dell’inadempimento dei doveri di informazione.
In particolare, la Ricorrente lamentava la presunta violazione delle regole in materia di obblighi di informazione, ritenendo di non essere stata adeguatamente informata della circostanza secondo cui l’operazione contestata avesse ad oggetto obbligazioni subordinate, né dei rischi che ciò implicava. Sul punto, la Ricorrente precisava che “se l’Intermediario avesse adempiuto correttamente a tali obblighi informativi, l’investimento non avrebbe avuto luogo, ovvero, se fosse stata quantomeno debitamente informata successivamente, ella avrebbe prontamente disinvestito”.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie non ravvisava ragioni per considerare l’investimento in lite come non appropriato rispetto al profilo soggettivo della Cliente e argomentava la propria valutazione, ponendo in rilievo svariate circostanze – tutte provate dall’Intermediario resistente – al fine di statuire il corretto assolvimento del dovere di informazione, relativo all’investimento oggetto di contestazioni.
In particolare, quanto alla lamentata mancata esplicitazione – da parte dell’Intermediario – del vincolo di subordinazione, l’Arbitro riteneva che “non può passare inosservata la complessiva operatività in materia di investimenti finanziari della Ricorrente, constando in atti che ella abbia posto in essere una corposa operatività su varie tipologie di titoli, caratterizzati anche da un livello di rischiosità decisamente elevato e, ancora più rilevante, che ella abbia disposto altre operazioni, oltre a quella qui in esame, su obbligazioni dello stesso emittente/collocatore, anch’esse munite del vincolo di subordinazione, nel corso del 2006 e del 2008. Se di ciò si tiene – come si deve – debitamente conto, pare allora a questo Collegio che in una logica controfattuale, del più probabile che non, si debba concludere che la odierna Ricorrente, quand’anche previamente informata del sussistente vincolo di subordinazione, non si sarebbe ragionevolmente astenuta dal porre comunque in essere l’acquisto di cui si duole, per avere ella già operato su vari titoli, anche analoghi a quello qui in esame, e per aver ritenuto di superare, nel caso di specie, anche la valutazione di non appropriatezza, comunque resa dall’Intermediario”.
Invero, come opportunamente evidenziato da Parte resistente “l’operatività complessiva svolta dalla cliente, rivela come la stessa abbia posto in essere numerose operazioni di investimento su diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, Titolo di Stato, Sicav)”. Ne derivava che le contestazioni avversarie, in punto di violazione dei doveri informativi gravanti sul professionista, non potevano che considerarsi del tutto pretestuose, dal momento che la Cliente operava ampiamente ed in piena autonomia tramite la piattaforma digitale.
In conclusione, pur riconoscendo che la carenza informativa contestata dalla Ricorrente fosse tutt’altro che secondaria, l’Arbitro attribuiva rilievo dirimente alle sopra descritte circostanze, concludendo che “l’odierna fattispecie presenta taluni elementi di specificità che non possono non essere oggetto di adeguata ponderazione in fase decisoria” e che, pertanto, non poteva ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità tra l’accertato inadempimento informativo e il danno lamentato, con conseguente rigetto del ricorso presentato dall’Investitore.