06.02.2023 Icon

La mancata sottoscrizione del foglio informativo non impedisce la prescrizione del buono fruttifero

Nel caso esaminato dal Collegio ABF di Palermo, il ricorrente lamentava di avere sottoscritto un buono serie 18T del 26.04.2007 portante valore nominale di € 2.500,00.

Quest’ultimo, chiedendo il rimborso del suo valore nominale, lamentava che, a seguito dei “controlli periodici”, l’intermediario gli aveva suggerito di non riscuotere il buono “in quanto avrebbe maturato interessi per vent’anni”; ciò dolendosi, inoltre, della circostanza che il titolo era sfornito di alcun riferimento circa la scadenza e che, in ogni caso, al momento dell’emissione l’intermediario non aveva consegnato il foglio informativo. 

L’intermediario chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che i buoni in contestazione hanno una durata massima di 18 mesi dalla sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, disponibile nei locali aperti al pubblico di ogni ufficio; rimarcava che l’indicazione della serie risultava dalla stampigliatura posta sul retro dei titoli; nell’eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di contezioso, l’Istituto rilevava inoltre che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla scadenza del titolo è espressamente previsto dal D.M. 19.12.2000; infine, osservava che, quanto all’asserita mancata consegna del foglio informativo, sussisteva l’incompetenza temporale dell’Arbitro. 

Conformemente alla disciplina di cui all’art. 8 D.M. 19.12.2000 (riportata financo sul retro del buono fruttifero in questione) e all’art. 23 D.P.R. n. 298/03 (il quale richiama le norme del codice civile in materia di prescrizione dei titoli di Stato e in particolare, per quanto attiene il caso di specie, l’art. 2946 c.c., a tenore del quale “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni”) il Collegio ABF di Palermo ha rilevato che il buono in questione risultava emesso in data 26.04.2007 e, per il seguito, scaduto il 26.10.2008, data dalla quale il termine prescrizionale decennale doveva decorrere spirando definitivamente il successivo 26.10.2018, ovvero anteriormente alla richiesta di liquidazione avvenuta con il reclamo del 23.02.2022 (prescrizione non interrotta da alcun altro atto idoneo del ricorrente). 

Avuto riguardo alla presunta omissione delle informazioni precontrattuali rectius mancata consegna del foglio informativo, conformemente alla precedente decisione n. 17814/19, il Collegio di Palermo – rilavando che il ricorrente non aveva avanzato alcuna pretesa risarcitoria e osservando che le presunte omissioni dell’Istituto dell’intermediario verificatesi nel 2007, si collocavano al di fuori dalla competenza temporale dell’ABF – ha, peraltro, ricordato che “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione […] Resta[ndo] salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore”. 

Autore Francesco Ceglie

Associate

Milano

f.ceglie@lascalaw.com

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