Il Collegio dell’ABF di Milano si è recentemente espresso in ordine al ricorso proposto dal cliente di un intermediario finanziamento, con il quale lamentava l’omessa inclusione dei costi della polizza assicurativa “CPI” nel conteggio del TAEG indicato nel contratto di finanziamento sottoscritto.
Difatti il cliente rilevava come detta polizza, formalmente facoltativa, era in realtà obbligatoria posto che aveva la funzione di copertura del credito, era stata stipulata contestualmente al finanziamento, con medesima durata e l’indennizzo sarebbe stato parametrato al debito residuo.
L’intermediario, invece, sosteneva, tra le proprie controdeduzioni, di aver operato una valutazione del c.d. merito creditizio che esulava dalla presenza o meno della copertura assicurativa a protezione del credito, allegando a comprova di ciò ulteriori contratti conclusi nel medesimo periodo di quello in esame, con altri clienti aventi la medesima “classe di merito” del ricorrente, senza la sottoscrizione di alcuna copertura assicurativa accessoria a garanzia del credito sempre a parità di TAN.
Il Collegio, stante la prova contraria prodotta dall’intermediario, ha respinto il ricorso sulla base del fatto che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, “è sufficiente che l’intermediario affermi che sussista il medesimo merito creditizio e non è necessario che ne dia prova”.