L’Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli ha confermato la mancanza di responsabilità dell’Istituto che esegua correttamente un pagamento all’identificativo unico fornito dal cliente e ciò anche nei casi di bonifici parlanti.
La questione all’esame del Collegio verte sull’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione del controvalore di un’operazione di bonifico, disposta in favore di un soggetto diverso da quello desiderato.
In particolare, parte istante ha affermato di aver disposto, nel novembre del 2021, un ordine di bonifico online di € 8.250,00, in favore di una società appaltatrice di lavori edili, sulla base delle indicazioni apparentemente fornite da quest’ultima a mezzo e-mail e di aver (solo) successivamente appreso che l’IBAN indicato nell’ordine di bonifico non era riconducibile a quello della società creditrice, bensì ad un soggetto terzo autore di c.d. “Business e-mail compromise”: particolare tipo di truffa informatica che si concretizza mediante l’intromissione da parte di terzi nella corrispondenza elettronica tra le parti di un affare.
Il truffatore, venuto a conoscenza di un negozio in corso tra due soggetti riesce a generare comunicazioni rivolte al pagatore, spacciandosi per la controparte di quest’ultimo, inviandogli gli estremi di un diverso rapporto di conto corrente ovvero modificando le contabili di pagamento con l’inserimento di un IBAN intestato al pirata informatico (ciò, per lo più grazie a un virus capace di intercettare e-mail contenenti fatture o ordini di pagamento).
Parte istante ha dedotto la responsabilità dell’Istituto convenuto pur non ignorando che, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 11/2010: “se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento” (orientamento consolidato ripreso in seno alla decisione n. 162/2017 del Collegio di Coordinamento e da ultimo richiamato dalla decisione n. 7930/2022 del Collegio di Napoli). Come noto, infatti, si esclude l’esistenza un dovere di verificare, da parte del PSP dell’ordinante o del PSP del destinatario, la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario e il titolare del conto di accredito identificato tramite l’IBAN (Coll. Roma, n. 8474/2017; Coll. Milano, n. 7081/2017; Coll. Napoli, n. 8633/2017. In senso conforme Corte di Giustizia UE, 21/3/2019, C-245/18).
Tale orientamento, tuttavia, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, non sarebbe stato destinato a operare, nel caso di operazioni aventi natura di “bonifico parlante” (ossia che, giusta la normativa di settore, reca, ai fini della fruizione della detrazione fiscale, i codici fiscali del beneficiario della detrazione e del soggetto in favore del quale il pagamento viene eseguito) realizzate in esecuzione di un’obbligazione contrattuale per la quale è prevista una agevolazione fiscale che richiederebbe verifiche più approfondite in ordine all’identificazione del soggetto destinatario del pagamento.
Cionondimeno, esclusa, la sussistenza di un obbligo in capo al PSP di verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l’IBAN e ritenuti assolti gli obblighi di cooperazione al fine di tentare il recupero delle somme (l’intermediario, nel caso di specie, si è attivato per procedere al cd. recall della transazione conclusosi con un NOAS, ovvero “no answer from the customer”), il Collegio ha ritenuto irrilevante, ancora una volta, la natura di “bonifico parlante” dell’operazione.
In effetti, tale circostanza non costituisce deroga all’applicazione della normativa sopra richiamata; ciò in quanto, l’art. 1, comma 3, D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 pone “un obbligo che non richiede alle banche di radicamento del conto del beneficiario di effettuare un controllo di congruità fra IBAN e nominativo del titolare del conto (o altri dati eventualmente forniti in caso di bonifico parlante) già al momento della ricezione del bonifico, quale condizione per l’accreditamento delle relative somme, bensì di un obbligo di segnalazione ex post all’Agenzia delle entrate” (nello specifico entro il 31 dicembre dell’anno per i bonifici disposti nel primo semestre dello stesso anno ed entro il 30 giugno per i bonifici disposti nel secondo semestre dell’anno precedente). In senso analogo Collegio di Roma, decisione n. 1122/2022; Collegio di Napoli, decisione n. 3763/2020 e Collegio di Milano, decisione n. 24902/2019.
Stante quanto sopra, il Collegio di Napoli ha rigettato il ricorso.