25.09.2023 Icon

Buoni fruttiferi postali: legittima l’applicazione dell’imposizione fiscale

La controversia in esame, sottoposta all’attenzione del Collegio di Bologna ha riguardato l’applicazione, nel rimborso di buoni fruttiferi postali (nella specie appartenenti alla serie Q ed emessi nell’anno 1992), di norme relative alla ritenuta fiscale sugli interessi.

In particolare, il ricorrente ha lamentato che, al momento della liquidazione degli stessi, il relativo conteggio fosse errato, avendo l’intermediario calcolato e addebitato anno per anno le ritenute fiscali, anche se queste ultime andavano versate all’erario solo quando il sottoscrittore presentava i Buoni Fruttiferi Postali (BFP) per l’incasso.

L’intermediario, con le proprie controdeduzioni ha richiesto il respingimento del ricorso, dal momento che l’unico motivo per cui il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (istitutivo della serie Q) non faceva menzione alcuna della ritenuta fiscale sugli interessi era dovuto alla circostanza per cui, a quella data, il rendimento dei buoni fruttiferi era esente da tassazione, esenzione successivamente venuta meno con l’entrata in vigore del D.L. 556/1986 convertito con modificazioni nella L. 759/1986.

Inoltre, eccepiva l’Istituto, il regime di capitalizzazione degli interessi era stato modificato dal successivo decreto ministeriale 1200900/1997 che aveva previsto come, per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R, S gli interessi continuavano a essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.

Ora, nel caso di specie, i buoni oggetto della controversia riportavano la tabella con indicazione del relativo rendimento nella misura espressa in valore fisso; cifra che non era tassata, al tempo in cui i buoni erano stati emessi, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 601/1973.

In quest’ottica, era apparsa del tutto coerente con l’assetto negoziale adottato dalle parti, il richiamo al D.L. 556/1986 (convertito nella legge 759/1986), che aveva assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997.

L’arbitro, nella pronuncia in esame, richiama una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/2020) ove è stata sancita la correttezza del comportamento dell’intermediario che non aveva liquidato la somma come letteralmente indicata sul retro del titolo, in quanto venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risultava contrattualmente posto a carico dell’emittente.

In definitiva, in applicazione dei principi sopra enunciati, la domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere il rendimento così come letteralmente previsto sul retro del titolo non è stata accolta.

Autore Chiara Ciotti

Associate

Milano

c.ciotti@lascalaw.com

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