Con la decisione in commento, l’ACF delinea nuovamente gli obblighi di informativa in capo all’intermediario, sia nella fase genetica dell’attività di investimento sia nella fase successiva.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva adito l’Arbitro chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione di una somma pari alla perdita subita a seguito dell’investimento nell’ETC WTI OIL 3x, ovverosia un ETC sul petrolio acquistato mediante piattaforma di trading online.
Ricordiamo che gli ETC (Exchange Traded Commodities) sono strumenti finanziari che investono direttamente in materie prime, cd. ETC physically-backed (nel nostro caso odierno in petrolio) o in contratti derivati su materie prime ove il sottostante è, quindi, una materia prima.
Le sei operazioni di acquisto del prodotto in questione erano state poste in essere al fine di consentire l’abbassamento del prezzo medio di carico dello strumento e di recuperare il capitale inizialmente investito. Di fatto, successivamente, il prezzo dei titoli si era azzerato per effetto della “early termination events”.
Il ricorrente, pertanto, contestava all’Intermediario finanziario la mancata comunicazione e il mancato blocco dell’operazione – atteso il pericolo di azzeramento del loro valore – nonché la mancata valutazione di appropriatezza e mancata consegna dell’informativa sull’adeguatezza, sottolineando l’irregolarità nella profilatura Mifid del 17 marzo 2020 eseguita telefonicamente.
L’Intermediario si costituiva in resistenza alle domande dell’investitore rilevando:
a) che le operazioni di acquisto degli ETC erano state ordinate autonomamente dal cliente attraverso l’utilizzo della piattaforma di trading online e l’inserimento delle credenziali di uso esclusivo del cliente; dunque, non era stata svolta alcuna attività di natura consulenziale;
b) l’avvenuta consegna del KID, con la conseguenza che il ricorrente era stato reso edotto circa la natura, le caratteristiche e i rischi sottesi agli strumenti finanziari in questione nonché, in conformità a quanto previsto dall’art. 62 comma 2 del Regolamento UE 2017/565, era stato ulteriormente informato dell’intervenuto deprezzamento dei titoli;
c) che dal questionario MIFID, compilato autonomamente dal cliente e dallo stesso sottoscritto digitalmente attraverso la piattaforma di trading online, al cliente era stato riconosciuto un profilo cd. “dinamico/lungo”;
d) che tutti gli investimenti effettuati erano stati valutati sotto il profilo dell’appropriatezza e che, il prodotto in questione era stato segnalato come “non appropriato” tramite appositi warning;
e) che nei rendiconti periodici di adeguatezza, era stato segnalato che il portafoglio non era adeguato, per eccesso di concentrazione in strumenti a complessità elevata.
Esaminata la documentazione, il Collegio ha respinto le domande della parte ricorrente valutando il comportamento dell’intermediario conforme alla normativa di settore.
Nello specifico, la Consob ha evidenziato che, fornendo al cliente la copia del KID e il questionario di profilazione Mifid, l’intermediario abbia adempiuto agli obblighi informativi prescritti dalla normativa europea in materia, la quale prevede, infatti, una protezione maggiore per gli investitori con minore conoscenza ed esperienza negli investimenti (clienti retail).
Anche in relazione all’informativa successiva, essendo state prodotte, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Regolamento UE 2017/565, le comunicazioni di deprezzamento degli strumenti finanziari a leva, è stato accertato l’ulteriore adempimento della Banca, la quale aveva reso chiaramente edotto il cliente del progressivo grave deterioramento della posizione di investimento autonomamente assunta.
Oltretutto, nel resoconto finale del questionario compilato dal cliente, era stata ben evidenziata la non appropriatezza degli investimenti in ETC con un meccanismo di leva finanziaria (“Lo strumento finanziario non è appropriato rispetto alla Sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti. La informiamo che il prodotto oggetto dell’operazione è ritenuto dalla Banca a complessità molto elevata; La invitiamo pertanto a valutare attentamente le caratteristiche del prodotto prima di assumere qualsiasi decisione di investimento”).
In conclusione, dalle evidenze probatorie fornite dall’Istituto non è emerso alcun comportamento violativo addebitabile all’Intermediario ai sensi della normativa di settore con la conseguenza che il ricorso non è stato accolto.