“Ritiene il Tribunale che l’assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche – anzi, soprattutto – in una impresa in situazione di equilibrio finanzio”
È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Catanzaro[1], sfruttando l’occasione per ribadire altresì che: “la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi (…) in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative.”
Tale principio di diritto è stato espresso dai giudici calabresi nell’ambito di un giudizio ex art. 2409 c.c. promosso da un socio nei confronti degli amministratori di una S.r.l. a cui venivano contestati una pluralità di inadempimenti, tra cui spiccava l’assenza in capo alla compagine sociale di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile (c.d. “Oramco”) adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’azienda.
Il decreto in commento si inserisce nel solco giurisprudenziale già tracciato dal Tribunale di Cagliari[2] che, in aderenza al dettato normativo e tenuto conto della finalità ultime perseguite dal Legislatore, ha affermato il medesimo principio, vale a dire quello secondo cui soprattutto le imprese in stato di equilibrio economico-finanziario sono destinatarie dell’obbligo di cui all’art. 2086 c.c.
Ad avviso dei giudici sardi, infatti, la presenza di una crisi o addirittura di uno stato di insolvenza rende di per sé superfluo attivarsi per istituire gli adeguati assetti aziendali.
Tale obbligo, giova ricordare, è stato esteso a luglio 2022 anche alle imprese individuali in virtù dell’art. 3, comma 1, CCII, che ha portato a compimento un processo di valorizzazione dell’istituto degli adeguati assetti, inaugurato nel lontano 1998 con la pubblicazione del TUF ed intervallato nel 2003 dalla Riforma delle società di capitali e nel 2019 dalla successiva modifica che ha interessato l’art. 2086 c.c., riverberandosi anche su alcuni articoli del codice civile che regolano la Governance societaria.
Attualmente, pertanto, l’obbligo di istituire assetti aziendali adeguati – in relazione al quale è in atto una campagna di sensibilizzazione – incombe su tutte le realtà imprenditoriali operative nel nostro Paese siano esse esercitate in forma individuale, societaria o collettiva.
Tuttavia, trattandosi di un obbligo a contenuto aperto sarà onere della giurisprudenza, con l’ausilio della normativa di “secondo livello”, definirne i contorni.
È possibile, in ogni caso prevedere che, stante le nuove linee guida dettata dall’EBA in tema di concessione del credito, l’argomento in commento sia destinato ad assumere una assoluta centralità.
Dopotutto, una impresa, solamente attraverso l’istituzione degli adeguati assetti aziendali, sarà in grado di verificare, in un’ottica looking forward, la sostenibilità del debito e le prospettive di continuità aziendale almeno per un periodo non inferiore ai dodici mesi come richiesto, specularmente, dalla normativa nazionale attualmente vigente.
[1] Tribunale di Catanzaro, 31 gennaio 2024
[2] Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022