La normativa riguardante il trattamento fiscale da applicarsi al patrimonio separato delle società costituite per le operazioni di cartolarizzazione di crediti prevede la configurazione di un regime fiscalmente “neutrale”, con conseguente rafforzamento del patrimonio cartolarizzato sul quale gli investitori possano soddisfarsi.
Da un lato, vi è la possibilità di deducibilità dei costi dell’operazione, che vengono finanziati attraverso il patrimonio gestito dallo S.P.V., dall’altro questa ricchezza non viene colpita dalle imposte dirette sul reddito (IRES e IRAP).
Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione, sulla base dell’orientamento maggioritario presente in dottrina, la possibilità di deduzione dei costi e delle spese sostenute spetta alla società veicolo.
La Corte di Cassazione nella sentenza del 05/07/2021 n. 18898 evidenzia, al contrario, che il soggetto legittimato alla deduzione delle spese non sempre coincide con la società veicolo, in mancanza soprattutto di una norma che individui espressamente nella società veicolo il soggetto tenuto a sopportare i costi dell’operazione.
Quest’ultimo orientamento, in via eccezionale, si rifà al principio di inerenza “qualitativa” dei costi rispetto ai fini perseguiti dall’attività imprenditoriale della cedente, con la conseguenza che la Corte riconosce come legittima la deduzione dei costi dell’operazione di cartolarizzazione in capo al promotore dell’operazione (l’Originator).
Il principio di diritto tributario sopra espresso prevede infatti <<la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale>>, escludendo quei costi che non sono funzionali al perseguimento della stessa.
Laddove la Corte sottolinea che non bisogna trascurare <<l’effettiva funzione della operazione di cartolarizzazione che consiste essenzialmente nel “finanziamento” (autofinanziamento) della banca cedente>>, vuole giustificare la presenza di un collegamento fra l’attività svolta dallo S.P.V. e il perfezionamento dell’attività posta in essere dalla cedente.
La società veicolo viene così identificata come una società appositamente costituita in forma autonoma e distinta rispetto al promotore della cartolarizzazione per operare per conto di quest’ultimo. Pertanto, ogni atto di gestione del patrimonio separato, sostenuto dalla società veicolo, è considerato connesso al soddisfacimento dell’operazione nel complesso avviata dalla cedente.
L’orientamento maggioritario è invece propenso a ritenere che i costi inerenti all’operazione devono essere finanziati dalla società veicolo attraverso il patrimonio separato da lei gestito, con la conseguenza che solo a quest’ultima sia concesso dedurre gli stessi costi dal proprio reddito imponibile.
In virtù anche del fatto che la cessione dei crediti da parte dell’Originator è di natura pro soluto, i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono essere sostenuti dalla cessionaria dei crediti, a meno che non intervenga un accordo fra le parti che disponga diversamente.
In merito all’applicazione delle imposte dirette sul patrimonio separato, gestito dall’S.P.V., l’Agenzia delle Entrate chiarisce nella Circolare del 06/02/2003, n. 8/E che <<la società veicolo, nello svolgimento di ciascuna operazione di cartolarizzazione – quindi permanendo il vincolo di destinazione del patrimonio separato – non risulta essere destinataria di alcun provento o interesse proprio che possa assumere rilevanza, dal punto di vista fiscale, nei singoli periodi di imposta nei quali si svolge ciascuna operazione di cartolarizzazione>>.
La legge sulla cartolarizzazione n. 130 del 1999 prevede, infatti, la costituzione di un patrimonio separato rispetto a quello dell’S.P.V. (ma da essa gestito), con la previsione che questo sia vincolato all’esclusivo rimborso dei titoli emessi dalla società cessionaria, nonché del pagamento dei relativi costi che l’operazione comporta.
Alla luce del vincolo di destinazione a cui è soggetto il patrimonio separato, i flussi di liquidità che derivano dalla gestione dei portafogli cartolarizzati non entrano nella disponibilità della società veicolo, ed escludendo qualsiasi profilo di possesso di reddito d’impresa, manca l’integrazione del presupposto per la sottoposizione a tassazione ai fini IRES e IRAP di suddetto patrimonio.
Le somme ottenute dall’attività di gestione del portafoglio cartolarizzato dell’S.P.V. potrebbero essere attratte a tassazione solo in presenza di un’eventuale eccedenza, derivante dalla differenza fra quanto ottenuto dalla società dall’attività di incasso dei crediti e quanto conferito agli investitori a titolo di rimborso capitale. Tali utili, una volta soddisfatti i portatori dei titoli emessi, entrano infatti nella disponibilità dell’S.P.V.
In conclusione, la normativa in materia di imposizione fiscale dell’S.P.V., e la possibilità per la stessa di deducibilità di costi e spese sostenute, ha lo scopo di realizzare un regime fiscalmente “neutrale” che permetta lo svolgimento agevolato delle operazioni di cartolarizzazione e di recupero del credito, con ulteriore beneficio indiretto per il pubblico dei risparmiatori.