Il Tribunale di Livorno nell’omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore si è soffermato sulla meritevolezza del sovraindebitato, delineando il discrimen, tra “colpa lieve” e “colpa grave”, che rende ammissibile o meno l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Nel caso di specie, la debitrice ha depositato un ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore a causa dello stato di sovraindebitamento in cui versava, causato – come rappresentato dal gestore della crisi nella sua relazione – da una truffa sentimentale: la ricorrente, infatti, mentre era in fase di separazione con il marito ed in uno stato psichico di forte turbamento, ha conosciuto sui social network un sedicente medico statunitense impiegato in Siria nell’esercito americano, sfociando poi in una serrata corrispondenza e in una relazione sentimentale che induceva la ricorrente a vedere un futuro sereno con tale soggetto.
Il truffatore dapprima chiedeva alla ricorrente il versamento di piccole somme di denaro, divenute poi sempre maggiori, con la scusa di volere riscattare un premuturo congedo pensionistico al fine di trasferirsi in Italia per vivere la loro storia d’amore: in totale, la sovraindebitata ha versato la somma di Euro 122.300,00 suddivisi in 17 bonifici bancari.
La ricorrente si è resa conto della truffa solamente 8 mesi più tardi, denunciando quindi il truffatore digitale alla Polizia Postale.
Il Tribunale di Livorno, quindi, ha dapprima valutato l’ammissibilità della proposta e del piano valutando il requisito della meritevolezza della ricorrente sovraindebitata ad accedere alla procedura, come previsto dall’art. 69 CCII, secondo cui il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il Tribunale di Livorno, quindi, ha dapprima delineato i confini tra la “colpa grave” e la “colpa lieve”, individuando tale discrimen nell’intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, rammentando che al debitore è richiesto di agire secondo regole di diligenza dell’uomo normale, coscienzioso ed avveduto.
La colpa grave in capo al debitore – ostativa all’ammissibilità del ricorso – si ravvede laddove lo stesso ometta totalmente di ponderare la propria situazione reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l’impossibilità di adempiere regolarmente, ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore laddove, invece, valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
Orbene, sulla base delle vicende riportate dal gestore della crisi nel caso che ci occupa, non vi sono dubbi che la sovraindebitata fosse un consumatore meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, in quanto la colpa del sovraindebitamento, sulla base della fragilità dello stato psicologico della stessa, non può che essere ritenuta una “colpa lieve”.
Sulla base di ciò, quindi, il Tribunale di Livorno ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla ricorrente, dichiarando dapprima ammissibile il piano e la proposta in ordine alla meritevolezza della sovraindebitata, e, in secondo luogo, valutando positivamente il piano e la proposta presentata dalla ricorrente.