Il procedimento notificatorio concorsuale costituisce una disciplina semplificata volta a coniugare la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento.
Cass. Civ., Sez. I, 25 marzo 2025, n. 7920
Con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, proposto dal legale rappresentante della società fallita, fondato su otto differenti motivi, tra cui l’asserita inesistenza o nullità della notifica del ricorso per l’apertura della procedura fallimentare presentato da un creditore.
Al riguardo, il rappresentante legale della società censurava, infatti, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al contenuto della relata di notifica e alla numerazione civica della sede della società.
Più in particolare, il ricorrente sosteneva che, al fine di effettuare la notifica, l’Ufficiale Giudiziario non si fosse effettivamente recato nella sede della società, in quanto quest’ultima non era collocata presso il numero civico (inesistente) indicato nel registro delle imprese, ma presso il numero civico successivo.
Secondo il ricorrente, se l’Ufficiale Giudiziario si fosse effettivamente recato presso l’indirizzo risultante dal registro delle imprese, si sarebbe accorto dell’inesistenza del numero civico ivi indicato e, a quel punto, avrebbe dovuto proseguire e trovare il numero civico corretto.
La Suprema Corte, chiarendo che spetta al debitore ogni onere di diligenza sotto il profilo di una precisa ed aggiornata informazione circa i dati della società rilevanti nell’interesse dei creditori e dei terzi, ha dichiarato inammissibili le censure del ricorrente ed ha confermato la pronuncia impugnata.
A fondamento della propria decisione, la Cassazione ha poi ribadito la specialità del procedimento notificatorio disciplinato dalla legge fallimentare in quanto, oltre che garantire la giusta tutela al debitore, deve rispondere alle esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale.
Per tali ragioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto correttamente perfezionata la notifica avvenuta mediante il deposito presso la casa comunale.
La decisione appare coerente anche con quanto attualmente disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che dispone che la notifica al debitore del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale debba essere effettuata a mezzo PEC e che, quando ciò non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il relativo decreto debbano essere notificati dalla Cancelleria attraverso il loro mero inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.