31.08.2022 Icon

Stop alla composizione negoziata? Stop alle misure protettive!

Rilevato che – a conclusione della relazione – l’Esperto ha informato che non sussistono i presupposti per dar corso alla composizione negoziata della crisi, il giudice può solo dichiarare cessati gli effetti delle misure protettive.

Continuiamo ad analizzare le pronunce di merito che si susseguono in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta lo scorso anno nel nostro ordinamento dal D.L. 118/2021 e oggi confluita all’interno del nuovo Codice della Crisi (articoli 12-25-undecies CCII).

In particolare, nella recente pronuncia del Tribunale di Bologna in commento, viene affrontata l’importante tematica delle misure protettive. Come ormai noto, infatti, il debitore può chiedere, proponendo ricorso al Tribunale per la conferma o la modifica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio, al fine di impedire ai propri creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.

Nel caso oggi in esame, proprio nel corso del procedimento pendente avanti il Tribunale per la conferma o la revoca delle misure protettive, nella relazione completata dall’esperto, venivano ritenuti non sussistere i presupposti per dar corso alla composizione negoziata della crisi.

L’esperto, onerato di verificare se sussistono o meno concrete prospettive di risanamento della crisi, dava atto di come i documenti messi a disposizione dalla società fossero lacunosi, carenti e incompleti, di come il piano di risanamento fosse privo di copertura finanziaria e di come la soluzione della crisi fosse vincolata all’avveramento di condizioni di difficile realizzo.

Essendo la composizione negoziata terminata anticipatamente, ancor prima della conferma o revoca delle misure protettive del patrimonio all’esito del procedimento in corso, il Tribunale ha dovuto dichiarare cessati gli effetti di dette misure.

Infatti, una volta conclusasi negativamente la composizione negoziata, le misure protettive, aventi la finalità di consentire all’imprenditore di condurre le trattative sottraendolo al rischio di subire iniziative cautelari o esecutive, non hanno più ragione di mantenere i loro effetti.

Il Tribunale, infine, ha anche condannato l’impresa ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di ciascuno dei creditori costituiti, alla luce del richiamo alla disciplina dei giudizi cautelari, cui agli artt. 669-bis ss., c.p.c.