Con la decisione in commento, il Tribunale di Napoli Nord riaccende il dibattito sull’interpretazione dell’art. 67, comma 4, C.C.I.I., con statuizioni che si collocano solo parzialmente in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Trib. Napoli Nord, 13 giugno 2025, Pres. Petruzziello, Est. Di Giorgio
La vicenda e il quadro normativo di riferimento
Con decreto del 13 giugno 2025, il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato in materia di sovraindebitamento, affrontando nuovamente la questione interpretativa relativa all’art. 67, comma 4, CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024.
La vicenda trae origine dal reclamo proposto da due debitori avverso il provvedimento con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ritenendo illegittima la previsione di una moratoria superiore al limite biennale stabilito dalla norma.
Moratoria biennale: il Tribunale sceglie l’interpretazione “finale”
Il Collegio, dopo un ampio excursus sulla genesi e sull’evoluzione dell’istituto della moratoria, ha chiarito che il biennio previsto dalla disposizione deve essere inteso come termine finale di pagamento dei crediti prelatizi e non come termine iniziale, distanziandosi esplicitamente da quanto affermato in Cass. 2025/9549. Secondo il Tribunale, tale lettura, oltre a essere coerente sul piano etimologico e sistematico, trova riscontro anche nella disciplina del concordato preventivo e nella volontà del legislatore di contemperare le esigenze del debitore con la tutela del creditore, cui sono dovuti gli interessi legali durante il differimento.
Il giudice non anticipa la valutazione di convenienza
Ciò nonostante, il reclamo è stato accolto. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la declaratoria di inammissibilità avesse impropriamente anticipato la valutazione di convenienza, che compete esclusivamente al creditore nell’ambito del contraddittorio procedimentale regolato dall’art. 70 CCII. Spetta, infatti, al creditore, debitamente interpellato, esprimersi sulla proposta e, se del caso, contestarne la convenienza, mentre al giudice è riservato il controllo unicamente in caso di opposizione.
Il decreto ha, quindi, revocato l’inammissibilità del piano di ristrutturazione e disposto la rimessione degli atti al giudice monocratico per i provvedimenti conseguenti, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura controversa della questione e dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
La decisione in commento si inserisce, pertanto, nel dibattito interpretativo acceso dal recente correttivo al Codice della crisi, riaffermando, da un lato, il carattere finale della moratoria biennale, ma, dall’altro, ribadendo la centralità del ruolo del creditore nella valutazione della proposta, a garanzia di un corretto bilanciamento tra le parti.
16.04.2026