Il compenso del gestore della crisi, pur essendo prededucibile, non è una spesa della procedura che giustifica la ripartizione delle spese in proporzione anche sulle somme destinate ai creditori garantiti da pegno o ipoteca.
Cassazione civile sez. I, n. 6865, 14 marzo 2025
Così la Corte di Cassazione si è espressa in seguito al ricorso presentato dall’OCC avverso il decreto del Tribunale, il quale asseriva che la prededuzione potesse riguardare solo le spese maturate dalla procedura e in costanza di essa, non le spese professionali antecedenti all’apertura della stessa.
Nel caso di specie, l’OCC avendo nominato un gestore per seguire la procedura di liquidazione del patrimonio di un soggetto sovraindebitato, richiedeva che il proprio credito, pari al 20% del compenso del gestore, venisse soddisfatto anche con una parte del ricavato dei beni ipotecati.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, asserendo che la liquidazione del patrimonio è una procedura volontaria, avviata su iniziativa del debitore e che, pertanto, il gestore della crisi viene nominato per accompagnare il debitore nella procedura, non operando nell’interesse della massa dei creditori.
Pertanto, il suo compenso non può essere trattato come una spesa “generale” della procedura, riducendo le ripartizioni di attivo verso i creditori privilegiati.
La Corte di Cassazione ha affermato che tale orientamento trova conferma nell’art. 14-duodecies, secondo comma della legge n. 3/2012 che stabilisce che i crediti prededucibili (cioè sorti in occasione o funzione della procedura) devono essere pagati prima degli altri creditori, ma non possono intaccare il ricavato derivante dai beni gravati da garanzie reali, per la parte che spetta ai creditori garantiti.
Tale norma, trova il suo completamento normativo nell’art. 111 comma 3 L.F. (oggi art. 223 CCII), il quale afferma che il curatore tiene conti speciali delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale e analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili proporzionalmente a ciascun bene.
In sostanza, le spese prededucibili devono trovare capienza nei beni “liberi”, e non possono essere soddisfatte aggredendo le somme destinate ai creditori con privilegio reale, salvo il caso in cui ci sia un’eccedenza nel ricavato di tali beni.