Con l’ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di Fermo ha negato la conferma delle misure protettive richieste nell’ambito della composizione negoziata, ritenendo che il piano proposto avesse natura meramente liquidatoria e fosse privo di concrete prospettive di risanamento, trasformandosi così in uno strumento dilatorio a danno dei creditori.
In una vicenda seguita dallo Studio, il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 31 luglio 2025, ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive avanzata da un’impresa nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi. La decisione merita di essere analizzata perché mette in evidenza i confini applicativi di uno strumento di recente introduzione, che il legislatore ha concepito come risposta alla crisi d’impresa in chiave preventiva e negoziale, e non come un mero rifugio difensivo da azioni esecutive ormai in fase avanzata. Il provvedimento del giudice ha chiarito che le misure protettive non possono essere confermate se non esiste un piano di risanamento concretamente perseguibile, secondo la logica delineata dagli articoli 12, 18 e 19 del Codice della crisi.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, il piano depositato dalla società non contemplava alcuna ipotesi di ristrutturazione o di prosecuzione dell’attività, né la cessione di azienda o rami, ma si riduceva ad una pura operazione di liquidazione del patrimonio immobiliare con l’obiettivo di conseguire un ricavo teoricamente superiore a quello derivante dalle aste giudiziarie.
Composizione negoziata: non un rifugio difensivo
Il Tribunale ha sottolineato che la composizione negoziata non può essere utilizzata al solo scopo di soddisfare i creditori in misura diversa o, se del caso, più vantaggiosa rispetto a quanto accadrebbe nelle esecuzioni o in altre procedure concorsuali, perché per tali finalità l’ordinamento prevede strumenti diversi, quali il concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale. Si è dunque riaffermato che la ratio dell’istituto risiede nella prevenzione e nel superamento della crisi attraverso strumenti di continuità, come la ristrutturazione del debito, la riorganizzazione aziendale o il trasferimento dell’azienda in esercizio, e non già nel mero smobilizzo degli asset.
Le argomentazioni accolte dal giudice riprendono anche le contestazioni formulate dai creditori nella comparsa di costituzione, dove si era posto l’accento sul carattere meramente dilatorio della domanda. L’avvio della composizione negoziata era infatti avvenuto a ridosso di aste immobiliari già fissate nell’ambito di una procedura esecutiva avanzata, circostanza che conferma come l’istanza fosse finalizzata unicamente a bloccare l’azione legittimamente intrapresa, senza alcuna reale prospettiva di risanamento. La totale assenza di proposte negoziali, di accordi preliminari o di trattative effettive con i principali creditori ha rafforzato questa lettura, dimostrando l’uso improprio di uno strumento che il legislatore aveva invece pensato come percorso virtuoso di gestione anticipata della crisi.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il comportamento processuale dei principali creditori, i quali hanno escluso sin dall’inizio ogni disponibilità a trattare con la debitrice. Questa posizione ha reso evidente la mancanza del requisito di strumentalità tra misure protettive e buon esito delle trattative, previsto dall’art. 19 CCII. Le misure, infatti, non hanno una funzione autonoma, ma possono essere concesse solo se appaiono funzionali alla riuscita delle negoziazioni e al perseguimento di un accordo. Se manca questa prospettiva, esse si trasformano in un sacrificio ingiustificato imposto al ceto creditorio, senza alcuna utilità per l’impresa.
Una giurisprudenza sempre più rigorosa
In dottrina si è più volte evidenziato come il successo della composizione negoziata dipenda dal corretto bilanciamento tra tutela del debitore e salvaguardia dei diritti dei creditori. Una protezione indiscriminata, concessa anche in assenza di piani seri e di trattative reali, rischia di trasformare lo strumento in una mera sospensione del diritto di credito, tradendo la sua funzione originaria. Al contrario, la giurisprudenza più attenta ha ribadito che la concessione delle misure deve passare attraverso un rigoroso vaglio di meritevolezza, verificando non solo la sussistenza di un fumus boni iuris, ma anche la concreta utilità della misura per il buon esito delle trattative.
Tre principi chiave a presidio della funzione dello strumento
L’ordinanza del Tribunale di Fermo, pertanto, si colloca nel solco di un orientamento rigoroso e coerente con la struttura normativa, ribadendo tre principi fondamentali:
- la composizione negoziata non è uno strumento liquidatorio e non può sostituire procedure diverse previste dal legislatore;
- le misure protettive non hanno una funzione autonoma, ma devono essere funzionali alla prosecuzione di trattative effettive e alla prospettiva di risanamento;
- il bilanciamento tra le posizioni in conflitto non consente di sacrificare i diritti dei creditori in assenza di una reale utilità per l’impresa.
La pronuncia costituisce dunque un precedente significativo per delimitare l’uso corretto dello strumento, preservandone la funzione fisiologica di prevenzione e ristrutturazione, e impedendo che esso venga distorto in una mera strategia dilatoria a danno del ceto creditorio.
16.04.2026