24.11.2025 Icon

Risanamento in fase avanzata: sì del Tribunale alla protezione ‘oltre termine’

La recente pronuncia del Tribunale di Padova del 12 settembre 2025 ha offerto un contributo importante al tema, sempre più attuale nella prassi, della prosecuzione della protezione del patrimonio dell’imprenditore oltre il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 18 C.C.I.I.

Tribunale di Padova, Sez. I, 12 settembre 2025 – Giud. Giovanni G. Amenduni.

Il caso affrontato dai giudici padovani riguarda un’impresa che, all’esito di un serio percorso di composizione negoziata, aveva ormai definito la proposta di accordo di ristrutturazione del debito, trovandosi però a ridosso della scadenza del periodo protettivo. Una fase delicatissima, nella quale la stabilità del patrimonio rappresenta un presupposto essenziale per la riuscita complessiva del piano.

Il Tribunale nella sentenza in commento, pur riconoscendo che la protezione tradizionale non possa eccedere la durata massima fissata dal legislatore, ha ritenuto che la ratio sottostante – preservare l’integrità del patrimonio per consentire la realizzazione del risanamento – potesse essere perseguita attraverso il ricorso alle misure cautelari di cui all’art. 19 C.C.I.I. Si tratta di strumenti connotati da maggiore flessibilità, che il giudice può modellare in modo analogo alle misure protettive, quando ciò sia necessario per evitare pregiudizi irreversibili al percorso di ristrutturazione.

Nel caso deciso a Padova, l’Esperto aveva attestato lo stato avanzato delle trattative: alla proposta di accordo avevano infatti già aderito il 63,21% dei creditori privilegiati e il 65,56% dei chirografari, oltre al 38% degli istituti di credito. Si era inoltre sottolineato come eventuali iniziative esecutive individuali potessero compromettere il valore dell’attivo considerato nel piano, mettendo a rischio il perfezionamento della cessione del ramo d’azienda prevista come asset principale del percorso di rilancio. Il rischio non era soltanto quello di un depauperamento materiale, ma anche quello – altrettanto rilevante – di un’ingiusta alterazione del rapporto tra i creditori, in danno proprio di coloro che avevano scelto di sostenere la proposta di risanamento.

La consapevolezza di questa fragilità finale del processo ha indotto il Tribunale a concedere ulteriori 120 giorni di tutela, formalmente strutturati come misure cautelari, ma di contenuto identico alle misure protettive originarie. Il provvedimento ha disposto infatti il divieto per i creditori individuati di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società, nonché la preclusione ad acquisire diritti di prelazione non concordati. Il giudice ha inoltre vietato la modifica o la risoluzione dei contratti pendenti per mancati pagamenti anteriori e ha escluso la possibilità di apertura della liquidazione giudiziale nel corso del periodo di efficacia del provvedimento.

Questa decisione ha messo ancora una volta in evidenza come la proroga delle misure protettive e cautelari possa essere concessa solo quando le trattative risultino effettivamente concrete e avanzate. Il Tribunale quindi, escludendo ogni spazio per estensioni automatiche o meramente dilatorie, ha richiesto invece una verifica puntuale, sostenuta anche dalla figura dell’Esperto, sul reale progresso delle negoziazioni e sulla tenuta del piano di risanamento.

Ne è scaturita una conclusione chiara: il decorso del termine massimo previsto per le misure protettive non costituisce un limite invalicabile qualora il percorso di risanamento sia in uno stadio avanzato e la cessazione della tutela rischi di comprometterne l’equilibrio complessivo. In tali circostanze, il giudice può ricorrere alle misure cautelari per assicurare un intervallo aggiuntivo di protezione, proporzionato al tempo strettamente necessario per finalizzare l’accordo.

L’approccio pragmatico adottato in tale sede, dà attuazione alla finalità principale del Codice: favorire la continuità delle imprese meritevoli e preservare il valore collettivo dell’azienda, evitando che iniziative individuali frammentarie compromettano risultati che appaiono ormai a portata di mano. Una decisione, dunque, che consolida un orientamento volto a rendere gli strumenti di regolazione della crisi realmente efficaci nel contesto concreto, rafforzando la collaborazione tra tribunale, debitore, creditori e Esperto nel percorso di risanamento.

Autore Federica Losignore

Trainee

Milano

f.losignore@lascalaw.com

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