05.06.2024 Icon

Prova della cessione in giudizio: ‘ndo vai se la Gazzetta Ufficiale non ce l’hai

Nell’ambito delle operazioni di cessione dei crediti in blocco, la cessionaria può provare in giudizio la propria legittimazione attiva anche solo mediante la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale

Corte d’Appello di Salerno, 19 aprile 2024

Il tema è assai annoso e, periodicamente, torna ad occupare le scrivanie dei gli addetti al settore dei crediti: come può un cessionario provare in giudizio di essere effettivamente titolare del diritto azionato?

Tutti hanno detto la loro: c’è chi sosteneva che fosse necessario il contratto di cessione, chi affermava che fosse opportuno produrre la notifica al debitore ceduto, altri ancora richiedevano una attestazione formulata dalla cedente.

È tornata sul punto, di recente, la Corte d’Appello di Salerno, nell’ambito di un giudizio per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Tra le varie eccezioni, la debitrice contro cui era stato proposto il ricorso contestava che non fosse stata fornita prova della sussistenza della legittimazione attiva della cessionaria, non essendo sufficiente, a suoi dire, la mera produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale.

Non dello stesso avviso né il Tribunale di Salerno e neppure la corte d’Appello innalzi alla quale la debitrice ha impugnato la sentenza che ne dichiarava la liquidazione giudiziale.
Secondo i Giudici campani, la ricorrente aveva pienamente assolto l’onere di provare la propria legittimazione ad agire, essendo sufficiente a tal fine la copia della Gazzetta Ufficiale prodotta, atteso che, in tale documento, era presente la descrizione dei crediti ceduti tra i quali senza dubbio era ricompreso anche quello dedotto in giudizio.

D’Altronde, afferma il Collegio, la disciplina speciale delineata per la cessione dei crediti in blocco prevede proprio che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale sia in grado di fornire la prova dell’avvenuta cartolarizzazione del credito, in deroga alla disciplina generale che, invece, richiede che la produzione della notificazione al debitore ceduto. o dell’accettazione di quest’ultimo.


Va poi considerato, continua la Corte riportandosi alla sentenza Cass. Civ. 4277/2023, che “in caso di cessione in blocco dei crediti, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che riporti l’indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.

Il ricorso viene, dunque, rigettato, a maggior ragione considerando che, nel caso di specie, anche la cedente aveva confermato per il tramite di una dichiarazione, che il credito in questione fosse rientrato nel perimetro della cartolarizzazione enunciata dalla cessionaria.

Chissà se un giorno si farà definitiva chiarezza sul punto… intanto i creditori possono incassare questa (nuova) notizia positiva.

Autore Sacha Loforese

Associate

Milano

s.loforese@lascalaw.com

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