01.03.2023 Icon

Prime modifiche alla composizione negoziata, ma niente transazione fiscale

Il 24 febbraio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2023 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)” che ha introdotto interessanti novità in tema di composizione negoziata.

Il testo in esame conferma, fatta eccezione come vedremo per una, le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi all’indomani della diffusione della sua bozza.

Procediamo con ordine.

Al fine di agevolare il ricorso a tale strumento è stata prevista una forma semplificata di accesso.

L’imprenditore potrà depositare, in luogo delle certificazioni previste dall’art. 17 CCII, una dichiarazione con cui attesta di aver richiesto le medesime almeno dieci giorni prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto.

Per il tramite di tale modifica, che troverà applicazione con riferimento alle istanze di nomina dell’esperto depositate dalla data di pubblicazione del succitato decreto e sino al 31 dicembre 2023, il Legislatore mira a fronteggiare il fenomeno delle domande “parcheggiate” a causa della lentezza con cui l’Amministrazione finanziaria evade le istanze documentali.

L’intervento in esame si caratterizza anche per due misure che mirano a favorire la definizione del “percorso” negozialmente.

L’Agenzia delle entrate, infatti, nel caso in cui la composizione negoziata dovesse concludersi con un contratto o un accordo, potrà concedere al debitore un piano di rateazione fino a centoventi rate a condizione che:

  • sussista una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa;
  • l’esperto abbia certificato lo scenario di cui sopra sottoscrivendo l’istanza di rateazione.

Inoltre, il Legislatore, consapevole che l’esito negoziale della composizione non possa prescindere dalla collaborazione dei creditori, ha riconosciuto a quest’ultimi la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi di cui all’art. 23, co. 1, lett. a) e c) CCII.

Si tratta di una disposizione, analoga a quanto stabilito per i piani attestati, che era già prevista nella bozza del decreto-legge n. 118/2021 e, inspiegabilmente, stralciata.

Non ha, invece, trovato conferma la disposizione che avrebbe esteso la transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata e che, probabilmente, avrebbe rappresentato l’incentivo maggiore per la sua diffusione.

Che il Legislatore voglia sfruttare i 60 giorni per la conversione in legge al fine di rifletterci meglio?

Non ci resta che attendere.

Autore Frank Oltolini

Associate

Milano

f.oltolini@lascalaw.com

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