Il compenso del legale che assiste il debitore nell’istanza di apertura della liquidazione controllata è un credito avente natura prededucibile?
Dall’entrata in vigore del codice della crisi si sono sviluppate due tesi contrastanti: la prima – allo stato maggioritaria – che mira ad escludere la natura prededucibile del credito sorto nell’ambito della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII per i compensi e le spese sostenute dai professionisti che abbiano assistito il debitore nella predisposizione e nell’elaborazione della domanda e del piano (avvocato e c.d. advisor); la seconda, invece, che ne riconosce la prededucibilità.
In ordine alla prima tesi, due sono le circostanze principali che hanno militato alla limitazione della prededucibilità: da un lato, la mancanza di una specifica disposizione che preveda espressamente la prededuzione per i compensi dell’avvocato e dell’advisor (secondo tale tesi, la previsione di cui all’art. 6 CCII non può essere oggetto di applicazione analogica attesa la eccezionalità delle ipotesi di prededuzione rispetto alla regola della par condicio); dall’altro lato, ai fini dell’accesso alla procedura, al pari di quanto previsto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il fatto che il sovraindebitato possa presentare personalmente il ricorso con la sola assistenza dell’OCC e, quindi, quanto alla assistenza del legale, si tratta di prestazione professionale non necessaria.
La seconda tesi, invece, oggetto della recentissima pronuncia del Tribunale di Treviso del 19 Aprile 2024 (Giudice Estensore Dott. Di Tullio) ha stabilito che il credito del legale che abbia assistito il debitore nell’istanza di apertura della liquidazione controllata è assistito dalla prededuzione ex art. 277, co. 2, CCII.
Secondo il ragionamento del Tribunale, infatti, l’art. 6 CCII sancisce che sono prededucibili, oltre ai crediti specifici di cui alle lettere a), b), c) e d), i crediti “così espressamente qualificati dalla legge”.
L’art. 277, comma 2, CCII dispone che siano soddisfatti con preferenza sugli altri i “crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione”. Tale norma, quindi, detta una disciplina speciale per la liquidazione controllata, e, in quanto tale, prevalente su quella generale di cui all’art. 6, la quale, come detto, fa comunque salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
Pertanto, secondo il Tribunale trevigiano, poiché il credito dell’avvocato che abbia assistito il debitore nella fase dell’accesso alla procedura, in seguito aperta, sorge “in funzione” della liquidazione, ed essendo la prestazione del legale strumentale agli scopi della procedura concorsuale e tale da renderla possibile, da agevolarne l’instaurazione e la prosecuzione, esso deve considerarsi di natura prededucibile.
In ordine, invece, alla circostanza che il debitore possa presentare il ricorso personalmente (come previsto dall’art. 269 CCII), il Tribunale rileva che tale circostanza non sia rilevante ai fini decisori, poiché la non obbligatorietà della difesa tecnica non muta la natura del credito dell’avvocato della cui opera il sovraindebitato abbia inteso avvalersi.
Alla luce di detta sentenza, il Tribunale di Treviso ha riconosciuto la prededucibilità del compenso del legale che ha assistito il sovraindebitato, nonostante ciò sia in contrasto con la tesi maggioritaria ed in dissonanza con i principi sui quali si fonda il Codice della Crisi, che mirano espressamente al contenimento dei costi delle procedure – e, dunque, delle ipotesi di prededuzione – al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure, compromettendo il miglior soddisfacimento dei creditori.