05.03.2025 Icon

Prededucibilità dei crediti nel concordato in continuità: requisiti e limiti applicativi

Il Tribunale si pronuncia sulla natura prededucibile dei crediti sorti da atti di ordinaria amministrazione in costanza di concordato in continuità aziendale

Tribunale di Vasto, 05 febbraio 2025. Pres. rel. Monteleone.

Con la sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Vasto affronta il tema della prededucibilità dei crediti sorti in funzione della continuazione dell’attività nel contesto del concordato preventivo in cd. continuità diretta, delineando le caratteristiche richieste ai fini dell’attribuzione agli stessi della natura prededucibile.

Il Tribunale muove dalla previsione espressa di cui all’art.6, comma 1, lett.d), CCII, la quale riconosce natura prededucibile ai “crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione e patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa”. Tra di essi, il Tribunale segnala come, in costanza di concordato preventivo, rientrino anche gli atti di ordinaria amministrazione, “sempre a condizione che siano in linea con la gestione normale dell’impresa e non pregiudichino gli interessi dei creditori”. Tali atti ricomprendono le operazioni quotidiane di routine, necessarie per il funzionamento dell’azienda (si pensi al pagamento dei fornitori ovvero alla gestione delle risorse), ovvero gli interventi diretti a preservare e migliorare il patrimonio aziendale (es. la manutenzione degli impianti e delle attrezzature), ovvero ancora i contratti ad esecuzione continuata o periodica, tipici del contesto aziendale.

È dunque “opportuno precisare che gli atti di ordinaria amministrazione consentiti al debitore durante il concordato in continuità per la gestione del patrimonio, meritevoli del rango di prededucibilità concordataria, devono risultare sì necessari a consentire la continuità dell’attività aziendale e la corretta gestione del patrimonio del debitore ma la necessarietà rileva, inoltra, nel senso che essi debbano dimostrarsi pertinenti all’attività svolta dall’azienda e non ultronei rispetto all’attività in questione: se così non fosse, si finirebbe per impedire all’imprenditore (debitore) il compimento di qualsiasi atto di ordinaria amministrazione durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa”.

Nel caso di specie, l’opponente lo stato passivo lamentava il mancato riconoscimento della natura prededucibile del proprio credito, in quanto sorto successivamente al decreto di apertura del concordato in questione e quindi non beneficiario di tale privilegio. Il credito in questione, tuttavia, costituiva il corrispettivo di forniture finalizzate ad approvvigionare la società in crisi del materiale e dei prodotti funzionali alla prosecuzione in continuità dell’attività di pressofusione, quale oggetto sociale dell’impresa stessa.

Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, afferma che “la preferenza afferisce all’obbligazione non perché sia meritevole la fonte, ma perché è meritevole la ragione per la quale l’obbligazione si è formata, vale a dire la continuazione dell’attività, intesa quale continuità diretta: ad essere tutelati sono i terzi che, a fronte di un imprenditore in crisi, con domanda iscritta al registro delle imprese “…sono incentivati a fornirgli beni o servizi funzionali alla sopravvivenza della sua attività commerciale…” (così, come obiter dictum, le SS.UU. della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 42093 del 31.12.2021).”

Conclude il Tribunale affermando il vero senso dell’attribuzione della prededuzione stessa: “Del resto, senza l’incentivo del rango prededucibile del credito a favore dei terzi, che continuino a fornire beni e servizi all’impresa in crisi, lo strumento del concordato in continuità diretta avrebbe ben poche possibilità di successo”. Occorre pertanto considerare la prededucibilità quale vero e proprio strumento, tra i vari che consentono una più efficiente esecuzione del piano concordatario, e non quale mero meccanismo costituente uno svantaggio nei confronti dei creditori di rango inferiore.

Autore Paola Malvina Colombo

Trainee

Milano

p.colombo@lascalaw.com

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