La Corte di Cassazione sez. I, n. 6508 del 3 marzo 2023 conferma che gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento non godono dell’esenzione dalle azioni revocatorie fallimentari ove il giudice, investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria, effettuata una valutazione ora per allora, valuti l’assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore per il risanamento dell’impresa.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto nel quale la ricorrente deduceva che la garanzia ipotecaria non era suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 67, comma 3°, lett. d), l.fall., (ora art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in quanto concessa in esecuzione di un piano attestato che appariva idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria della società concedente e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
Si ricorda che i presupposti per ricorrere al piano di risanamento sono rappresentati, da una parte, dall’essere un imprenditore commerciale soggetto al fallimento e dall’altra, sotto l’aspetto oggettivo, dall’idoneità del piano a risanare ed a riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell’Impresa. Inoltre, il piano, affinché possa assolvere la funzione di rendere immuni da revocatoria tutti gli atti compiuti dall’imprenditore, deve essere dotato di tre requisiti: l’idoneità a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, l’idoneità ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa e, da ultimo, la ragionevolezza, asseverata mediante apposita relazione da parte di un esperto.
Nell’ambito della decisione in commento, la Suprema Corte ha ribadito quanto già affermato, concludendo, come già sulla base della formulazione legislativa, che il giudice, investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria “ai fini del riconoscimento dell’invocata esenzione, abbia il potere di verificare se il piano di risanamento sia o meno effettivamente idoneo a raggiungere gli obbiettivi prefissati, il tutto entro i limiti di una assoluta e manifesta inettitudine del piano. Inoltre, tale valutazione deve essere effettuata avuto riguardo alla situazione “ora per allora”, ossia, riportandosi al momento in cui è scaturito il piano, oltre che parametrata sulla condizione del terzo contraente, il quale farà valere l’esenzione, deducendo che sul piano attestato aveva fatto affidamento.
La Corte ha quindi ritenuto che costituisca elemento centrale della previsione di detto articolo il fatto che sia posto in capo al giudice la potestà valutativa del piano, sia pure nei termini e nei limiti sopra citati.