11.06.2025 Icon

Piano del consumatore e tutela del creditore ipotecario

Tribunale di Pesaro, 07 Aprile 2025. Est. Pini.

La sentenza oggetto del presente contributo chiarisce il ruolo che il Giudice deve avere nella verifica dell’offerta formulata al creditore ipotecario all’interno del piano del consumatore ex art. 67 C.C.I.I.; invero, come noto, anche in caso di mancata valutazione del merito creditizio, il creditore può contestare l’insufficienza dell’offerta. Pertanto, il giudice è chiamato a verificare d’ufficio che l’importo offerto sia almeno pari al valore di liquidazione del bene oggetto di prelazione, valore che costituisce parametro minimo per l’ammissibilità del piano in sede di omologa.

Il provvedimento oggetto di commento ci consente di tornare sul tema della soddisfazione del creditore ipotecario nell’ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 67 ss. C.C.I.I.

Nel caso di specie, il creditore ipotecario aveva presentato alcune osservazioni critiche al piano comunicato dall’OCC, tra cui l’eccessiva dilazione temporale per il pagamento del suo credito.

Tale contestazione, tuttavia, non era stata presa in considerazione dal Giudice, in quanto “aspetto pacificamente attinente alla dimensione della convenienza del piano” e, come tale, non contestabile da parte del creditore stesso, che non aveva valutato adeguatamente il “merito creditizio” del debitore.

Nonostante tale mancanza di parte creditrice, il Giudice – nel valutare l’ammissibilità giuridica del ricorso in sede di omologa ex art. 70, comma 7, C.C.I.I. – ha comunque posto l’attenzione sulla questione relativa alle modalità di pagamento previste per il creditore ipotecario ai sensi dell’art. 67, comma 4, C.C.I.I., a mente del quale “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC”.

Ebbene, ad avviso del Tribunale, dal combinato disposto delle sopra richiamate norme, emergerebbe che il Giudice sia tenuto a condurre d’ufficio una valutazione circa la misura del pagamento previsto nel piano del consumatore in favore del creditore ipotecario, atteso che tale aspetto “sfugge allo sbarramento, limitato alla valutazione di convenienza, dell’art. 69, comma 2, C.C.I.I.”.

Da quanto precede emergerebbe, pertanto, che anche il creditore, il quale non abbia debitamente valutato il “merito creditizio” del debitore, non subisce preclusioni sulle contestazioni che potrebbe promuovere con riferimento al quantum previsto in suo favore all’interno del piano: nel caso di specie, difatti, il Giudice ha utilizzato, quale parametro per l’ammissibilità del ricorso, l’offerta minima prevista nell’avviso di vendita dell’immobile oggetto di ipoteca, attesa la pendenza di un’esecuzione immobiliare sullo stesso.

Autore Beatrice Prina

Trainee

Milano

b.prina@lascalaw.com

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