Con il decreto del 30 ottobre 2025, il Tribunale di Terni ha ribadito che i debiti derivanti da pregresse attività imprenditoriali impediscono l’accesso al piano del consumatore ex art. 67 ss., anche quando l’impresa sia cessata da tempo. La decisione conferma un’interpretazione rigorosa della nozione di consumatore ed esclude qualsiasi “trasformazione” delle obbligazioni d’impresa in debiti personali.
Tribunale Terni, 30 Ottobre 2025. Est. Nastri.
Con decreto del 30 ottobre 2025, il Tribunale di Terni ha dichiarato inammissibile la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, presentata da due ex soci di una società in nome collettivo cancellata dal Registro delle Imprese nel 2021.
La decisione si pone nel solco dell’orientamento ormai consolidato, inaugurato dalla Suprema Corte con il decreto n. 22699/2023, secondo cui la qualifica di consumatore – requisito soggettivo imprescindibile per l’accesso allo strumento di cui agli artt. 67 ss. CCII – richiede l’assoluta estraneità dell’indebitamento rispetto ad attività professionali o imprenditoriali, anche se cessate da tempo.
I ricorrenti, oggi privi di attività d’impresa, avevano presentato domanda di ristrutturazione allegando una relazione favorevole dell’OCC. Essi sostenevano che i debiti sorti quando ancora operavano quali soci della società ormai cancellata dovessero considerarsi, allo stato, di natura “personale”, incidendo sul bilancio familiare e non essendo più riconducibili ad un’attività imprenditoriale in essere.
Secondo tale impostazione – talvolta accolta da una giurisprudenza di merito minoritaria – la cessazione dell’attività comporterebbe la “trasformazione” dei debiti, permettendo al soggetto non più imprenditore di accedere al piano del consumatore anche in presenza di obbligazioni di origine mista o promiscua.
Il Giudice Delegato ha rigettato tale interpretazione, osservando che la nozione di consumatore di cui all’art. 2, co. 1, lett. e), CCII, come interpretata dalla Corte di Cassazione, non consente che residui alcuna obbligazione sorta da un’attività professionale o imprenditoriale pregressa. Il requisito soggettivo va valutato con riguardo all’origine delle obbligazioni e non alla situazione attuale del debitore: se anche uno solo dei debiti oggetto della proposta deriva da un’attività d’impresa o professionale, l’accesso al piano del consumatore deve essere negato.
Il Tribunale richiama, oltre alla giurisprudenza di legittimità, diverse pronunce di merito conformi (tra cui Trib. Brescia 24 dicembre 2024; Trib. Vicenza 12 marzo 2024; Trib. Ferrara 23 maggio 2023), evidenziando come l’orientamento maggioritario escluda qualsiasi possibilità di “attrazione” nel perimetro del piano del consumatore di debiti d’impresa, anche remoti.
Il provvedimento aderisce ad un criterio rigoroso secondo il quale l’accesso al piano del consumatore resta precluso a chiunque mantenga passività riferibili – anche solo in parte – a pregresse attività imprenditoriali o professionali.
In tal modo, la giurisprudenza conferma un’interpretazione restrittiva del concetto di consumatore, che finisce per limitare l’utilizzabilità di uno strumento non concepito per le crisi originate da iniziative economiche. Per i soggetti già imprenditori, anche se da tempo inattivi, resta dunque aperta la strada degli altri strumenti del Titolo IV CCII, quali il concordato minore o la liquidazione controllata, ai quali dovrà necessariamente essere indirizzata la domanda di regolazione della crisi.
22.01.2026