30.07.2025 Icon

Mutuo erogato in crisi conclamata: tra nullità e responsabilità penale del finanziatore

“In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale di finanziamento stipulato dall’imprenditore insolvente in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell’impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, quali il divieto di aggravare il dissesto, e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula il reato di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.) di cui può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore.”

Tribunale di piacenza – Sezione Civile – Decreto ex art. 99 L.F., 8 gennaio 2025

Nullo il mutuo concesso in crisi conclamata: la decisione di Piacenza

Il Tribunale di Piacenza torna sul tema in progetto disponendo l’esclusione di un istituto bancario dal passivo fallimentare di una società a responsabilità limitata, ritenendo nullo, ex art. 1418, comma 1, c.c., il contratto di finanziamento stipulato in prossimità dello stato di insolvenza. Secondo il Collegio, il finanziamento è avvenuto in violazione della norma imperativa che vieta l’aggravamento del dissesto (art. 217, comma 1, n. 4, L.F., oggi art. 323 CCII), richiamando un orientamento giurisprudenziale che valorizza la responsabilità del finanziatore, potenzialmente concorrente nel reato di bancarotta semplice, qualora abbia agevolato, anche solo con colpa grave, operazioni imprudenti che abbiano aggravato la situazione dell’impresa.

Nel caso di specie, la Banca aveva chiesto l’ammissione al passivo per un credito derivante da un mutuo concesso alla società in un momento in cui quest’ultima (asseritamente) versava in una condizione di crisi conclamata. Già al momento dell’erogazione, l’impresa aveva ceduto il proprio principale ramo d’azienda, il capitale sociale risultava ridotto per perdite e il bilancio trasmesso alla Banca conteneva dati inattendibili, se non addirittura artefatti. Nonostante tali elementi, il finanziamento era stato concesso senza l’acquisizione di un piano industriale, di un piano di risanamento o di altre verifiche minime sulla sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione.

Violazione del divieto di aggravamento del dissesto e responsabilità del finanziatore

Alla luce di tale circostante, così come dichiarato dal Giudice Delegato, la Banca avrebbe agito in violazione del principio di corretta gestione del credito e in spregio alle regole di buona fede e diligenza nell’istruttoria precontrattuale, contribuendo così all’aggravamento della situazione di decozione. L’opposizione proposta dall’istituto di credito è stata poi rigettata dal Tribunale, confermando in pieno la valutazione del giudice di primo esame.

Il Collegio, sul punto, ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., 5 agosto 2020, n. 16706), ormai consolidato. In particolare, il contratto di finanziamento è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., ove stipulato in violazione di norme imperative, tra cui l’art. 217, comma 1, n. 4, L.F. (oggi art. 323 CCII), che vieta all’imprenditore di aggravare il dissesto mediante operazioni gravemente imprudenti. In questo quadro, anche il finanziatore può essere ritenuto concorrente nel reato, qualora abbia consapevolmente (o con colpa grave) favorito l’operazione illecita, consentendo all’impresa di procrastinare il default e arrecare ulteriore pregiudizio ai creditori.

Nullità del contratto e restituzione dell’indebito: i limiti posti dal buon costume

Particolarmente rilevante è anche la parte della decisione che rigetta la subordinata domanda di restituzione dell’indebito ex art. 2033 c.c., ritenendo l’operazione contraria al buon costume ex art. 2035 c.c. Il concetto di “buon costume” viene interpretato non in senso etico-morale, ma sistemico, riferito alle regole di lealtà nei rapporti economici: è contrario al buon costume, secondo il Tribunale, finanziare un soggetto in stato di decozione conclamata senza alcuna verifica prospettica, contribuendo così al deterioramento del patrimonio sociale.

Nullità vs responsabilità: il contrasto tra i tribunali

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale che mira a rafforzare la funzione selettiva del credito e a scoraggiare condotte imprudenti. Tuttavia, non si può parlare di orientamento consolidato. Il panorama rimane diviso tra chi, come Piacenza, individua nella violazione delle regole di diligenza e correttezza un vizio genetico del contratto, e chi, come il Tribunale di Padova (Sez. I civ., 11 febbraio 2025), ne limita le conseguenze alla sfera risarcitoria, trattandosi di ipotesi di violazione non di norme di validità ma di norme di condotta, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano; in ragione di ciò deve essere ammessa al passivo la banca che abbia erogato credito pur non avendo valutato adeguatamente il merito della società fallita, evidenziando la necessità di tutelare la libertà negoziale e di distinguere tra violazioni di condotta e ipotesi di nullità contrattuale.

In definitiva, la pronuncia del Tribunale di Piacenza si inserisce in una tendenza giurisprudenziale significativa, ma tuttora in via di consolidamento. Proprio alla luce dell’esistenza di orientamenti tra loro anche contrastanti, si ritiene utile continuare a monitorare e dare periodica evidenza all’evoluzione interpretativa sul tema.

Credito responsabile e strumenti protetti: la lezione del Tribunale

La decisione di Piacenza, pur muovendosi in una direzione rigorosa, riconosce che il sistema tutela e incoraggia alcune forme di finanziamento concesse ad imprese in difficoltà, purché avvengano nell’ambito di strumenti previsti e regolati dal Codice della crisi (come i piani attestati ex art. 56 CCII, il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione ex art. 57). In tali ipotesi, il finanziatore gode di esenzioni da responsabilità penale e di una protezione rafforzata contro azioni revocatorie. Infine, resta opportuno ribadire che il sistema concorsuale deve mantenere salda la tutela della par condicio creditorum e scoraggiare quelle operazioni che, sotto l’apparente intento di salvataggio, celano scelte potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio sociale e, più in generale, per l’equilibrio del mercato.

Autore Giulia Ferlito

Trainee

Milano

g.ferlito@lascalaw.com

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