La disciplina relativa alle misure cautelari e protettive (applicabile in via generale ai procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza) è applicabile anche al concordato semplificato.
Nel commentare la nuova procedura concorsuale del concordato semplificato introdotta nel Codice della Crisi, è stato possibile sin dall’inizio notare come il legislatore non abbia agli artt. 25 sexies e septies CCII nulla disposto in merito alla possibilità per il debitore di chiedere l’applicazione delle misure protettive (o cautelari) nell’ambito della domanda di omologa del concordato semplificato.
Sembrerebbe dunque sul punto esserci un vero e proprio vuoto normativo.
Tuttavia, pur nel silenzio della legge, riteniamo che per ragioni sistematiche e di coerenza normativa con gli altri strumenti di regolazione della crisi d’impresa disciplinati dal Codice della Crisi, possa certamente trovare applicazione per analogia anche nel concordato semplificato la disciplina di cui agli articoli 54 e 55 CCII, che subordina la concessione delle medesima ad un’espressa istanza proveniente dall’imprenditore. Al contrario a nostro parere si avrebbe un effetto distorsivo, in quanto ci troveremmo di fronte ad una procedura concorsuale di carattere prettamente liquidatorio ove, tuttavia, verrebbe mantenuta la facoltà dei creditori di procedere esecutivamente sui beni del debitore.
La suddetta interpretazione è stata confermato dal Tribunale di Milano con il decreto del 16 settembre 2022, con il quale il Giudice ha attentamente valutato la questione.
Anche il Tribunale di Milano, di fronte ad una richiesta di applicazione di misure protettive nell’ambito di un concordato semplificato, ha in primo luogo evidenziato come l’art. 25 sexies CCII non richiami in effetti il disposto di cui all’art 54 CCII, pur richiamando espressamente altre disposizioni applicabili al concordato preventivo.
Ha poi evidenziato come invece l’art. 25 sexies CCII richiamai in modo specifico l’art 46 CCII (divieto di acquisto dei diritti di prelazione e inefficacia delle ipoteche). Tale richiamo ad avviso del Tribunale si giustifica col fatto che l’art. 46 CCII costituisce previsione dettata in via specifica per il concordato preventivo, con la conseguenza che il suo mancato richiamo ne avrebbe precluso l’applicazione al concordato semplificato.
Ciò premesso, il Giudice ha affermato che tale esigenza di specifico richiamo non opera per l’art. 54 CCII, in quanto è uno strumento applicabile in via generale al procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza.
A supporto di tale conclusione il Tribunale ha rilevato che:
a) il concordato semplificato risulta incluso nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come definiti nell’art. 2, lettera m-bis) CCII e in particolare tra “le misure, gli accordi e le procedure volti (…) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”;
b) l’art. 40, comma 1, CCII stabilisce che il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione II che contiene la disciplina del procedimento unitario e l’art. 54, comma 2, CCII si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCII;
c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall’ultimo comma dell’art. 40 CCII, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, CCII riferendosi la fattispecie — all’evidenza – al concordato semplificato;
d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive “impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative” (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);
e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori.
Ciò premesso il Tribunale di Roma ha ritenuto applicabile al concordato semplificato il disposto degli articoli 54 e 55 CCII e confermato la richiesta di applicazione delle misure protettive effettuata dal debitore
Un ulteriore aspetto interessante della pronuncia in commento è relativo al fatto che il Tribunale ha stabilito che la disciplina applicabile al ricorso per l’omologa di concordato semplificato in oggetto presentato in data 12 settembre 2022 – ossia dopo l’entrata in vigore del CCII – che seguiva tuttavia una procedura di composizione negoziata della crisi presentata invece in data antecedente all’entrata in vigore del CCII debba essere regolata dalla disciplina dettata per il concordato semplificato dal CCII (e non da quella contenuta nel DL 118/21).