25.09.2024 Icon

Misure cautelari: avanti ad oltranza!

Con ordinanza del 7 luglio 2024 il Tribunale di Milano ha preso posizione sul ricorso ex art. 19, comma 1, CCII depositato da una società in composizione negoziata, al termine delle misure protettive (già concesse per duecentoquaranta giorni), rilevando che “l’art. 19 CCII prevede al comma 1 che l’imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”.

Ordinanza del 7 luglio 2024 il Tribunale di Milano, Giudice Estensore Dott.ssa Laura De Simone.

La vicenda sottesa al caso in esame è decisamente peculiare: (a) in data 28.09.2023 la società ha seguito l’iter previsto dall’art. 17 CCII per poter accedere alla composizione negoziata, proponendo contestuale istanza di conferma delle misure protettive; (b) il Tribunale, sentite le parti ed acquisito il parere favorevole dell’esperto, ha confermato le misure protettive sino al 5.12.2023; (c) tale termine è stato prorogato dapprima fino al 3.02.2024 e, successivamente fino al 2.6.2024; (d) in data 6.11.2023, in pendenza di composizione negoziata e misure protettive, un’altra società ha proposto istanza di liquidazione giudiziale e l’udienza ex art. 41 CCII – in ragione del percorso intrapreso e della previsione di cui all’art. 18, comma 4, CCII – è stata più volte rinviata.

In un tale contesto, la società – dopo aver rappresentato la necessità di prosecuzione della composizione negoziata per poter definire compiutamente un accordo con i creditori – ha depositato apposito ricorso ex art. 19, comma 1 e 3 CCII al fine di richiedere la concessione di misure cautelari selettive affinché (i) sia inibito ai creditori procedenti – indicati in un elenco determinato – di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa nonché (ii) sia inibito di coltivare l’istanza per l’avvio della liquidazione giudiziale e di ottenere la pronuncia della relativa sentenza di apertura.

I creditori destinatari delle misure sono stati specificamente individuati dalla società e, in particolare, si tratta di n. 39 creditori, i quali hanno ottenuto decreti ingiuntivi e promosso azioni esecutive nei confronti della stessa.

Al fine di riscontrare la funzionalità delle misure richieste ed assicurare il buon esito delle trattative, è stato richiesto il parere dell’Esperto, il quale ha precisato che “(i) l’eventuale prosecuzione di azioni esecutive individuali (…) inciderebbe in modo esiziale sulle prospettive di risanamento, sino a pregiudicarle del tutto, in quanto determinerebbero la paralisi dell’operatività e il conseguente pregiudizio della continuità aziendale; (…) determinerebbero, nel caso di esito negativo della CNC, in considerazione dello stato di insolvenza, pur reversibile, nel quale oggi versa, un’alterazione della par condicio creditorum in danno di quei soggetti che, confidando nel buon esito del processo di composizione negoziata, sono rimasti inerti. Lo Scrivente ritiene, pertanto, la mancata concessione delle misure richieste potenzialmente idonea a pregiudicare la continuità aziendale e comunque il buon esito delle trattative in corso”.

Stante quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso, sul presupposto che “l’art. 19 CCII prevede al comma 1 che l’imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all’art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell’esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute”.

D’altra parte – continua il Tribunale – l’art. 2, lett. q), CCII delinea le misure cautelari come quei provvedimenti che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative nonché gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, con la conseguenza che “deve ritenersi fisiologico per l’istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire”. Secondo il Tribunale, tale interpretazione “è anche allineata alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell’art. 18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l’istanza di nomina dell’esperto, sia successivamente”. Nel caso di specie, peraltro, risulterebbe evidente come “l’esigenza cautelare si è determinata per l’imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate erga omnes sin dal principio della composizione negoziata ma, di per sé, questo non costituisce un ostacolo alla concessione del presidio richiesto”.

Con preciso riferimento, poi, alla durata massima di duecentoquaranta giorni previsto ex art. 19, comma 5, CCII, viene precisato che questo termine “è riferito alle misure generalizzate che paralizzano l’introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa”. Diverso, tuttavia, è il caso in cui è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l’esito delle trattative: in tal caso “non si determina un’elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori”, sul punto richiamando quanto già precisato anche dal Tribunale di Imperia, con provvedimento del 20.02.2024.

Stante quanto sopra, viene osservato come le concrete prospettive di superamento della crisi e risanamento dell’impresa – come confermato anche dall’Esperto – consentano di proteggere le trattative in corso e di salvaguardarne il buon esito, paralizzando le azioni esecutive e cautelari dei creditori. Ciò soprattutto in una situazione come quella in esame, dove in sede di audizione dei creditori non è emerso alcun significativo pregiudizio “non essendo stata rappresentata da nessuno dei creditori la necessità urgente di portare ad esecuzione i titoli esecutivi di cui dispongono aggredendo il patrimonio della società”.

Alla luce di quanto considerato, il Tribunale ha concesso le misure cautelari richieste e ha inibito ai creditori puntualmente individuati di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Autore Linda Frisoni Bianchi

Associate

Milano

l.frisoni@lascalaw.com

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