01.10.2025 Icon

Liquidazione giudiziale e soglie dimensionali: la prova spetta al debitore

“In materia di liquidazione giudiziale, la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. costituisce presunzione legale di assoggettabilità dell’imprenditore alla procedura concorsuale, mentre l’eventuale esclusione, in quanto eccezione, deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore. Ne consegue che la mancata costituzione del resistente e l’omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie dimensionali, né giustificano un’inversione dell’onere probatorio in capo al creditore o al giudice.”

Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025, 16/07/2025

Con la sentenza n. 1/2025, la Corte d’Appello di Trento si è pronunciata su un tema di rilevante impatto pratico nell’ambito delle procedure concorsuali, ovvero la corretta ripartizione dell’onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall’art. 2 co. 1 lett. d) del C.C.I.I.

Il caso: una S.r.l. inattiva e un credito certo, liquido ed esigibile

La vicenda trae origine da un ricorso ex art. 37 CCII depositato presso il Tribunale di Bolzano da una società creditrice, la quale chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una S.r.l. per un credito certo, liquido ed esigibile, già consacrato in decreto ingiuntivo non opposto, pari a circa 30.000 euro. L’istante evidenziava numerosi indici dell’insolvenza della debitrice: l’irreperibilità della stessa e del suo legale rappresentante, il mancato deposito dei bilanci da oltre un decennio, l’assenza di beni aggredibili, conti correnti o attività economica rilevabile, oltre alla sussistenza di debiti fiscali rilevanti.

Il Tribunale, tuttavia, rigettava l’istanza sul presupposto che tali elementi, nel loro complesso, evidenziassero una situazione di sostanziale inattività almeno dal 2020, e che da ciò potesse desumersi, seppur in via indiziaria, il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) CCII.

La pronuncia della Corte d’Appello: la prova negativa spetta al debitore

Tale impostazione non è stata condivisa dalla Corte d’Appello, la quale, in accoglimento del reclamo ex art. 50 CCII proposto dalla creditrice, ha integralmente riformato il decreto del Tribunale, disponendo l’apertura della liquidazione giudiziale. Secondo il Collegio, il quadro normativo vigente configura come regola generale l’assoggettabilità alla procedura concorsuale degli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, mentre la non assoggettabilità costituisce un’eccezione e, come tale, va rigorosamente provata dal debitore. Tale principio trova fondamento nell’art. 121 C.C.I.I., che, nel disciplinare l’assoggettabilità degli imprenditori alla liquidazione giudiziale, pone chiaramente in capo al debitore l’onere di dimostrare di non avere superato congiuntamente, nei tre esercizi precedenti, le soglie quantitative previste dalla norma. Di conseguenza, la mancata costituzione del debitore e l’omesso deposito di qualsiasi documentazione contabile rendono inapplicabile l’eccezione di cui all’art. 2, con conseguente piena assoggettabilità dell’imprenditore alla procedura concorsuale.

Nessuna presunzione possibile: la posizione della giurisprudenza

In particolare, la Corte ha ribadito che il mancato superamento delle soglie dimensionali non può essere desunto in via presuntiva sulla base di meri indizi, quali l’assenza di bilanci, l’inattività apparente, l’irreperibilità del legale rappresentante, la vetustà dei crediti o l’assenza di dipendenti. Accogliere tale impostazione – come aveva fatto il Tribunale – comporterebbe, infatti, un ribaltamento dell’onere della prova, che la legge pone in capo al debitore. A sostegno della propria interpretazione, la Corte ha richiamato anche consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare (tra cui Cass. n. 31353/2022 e Cass. n. 625/2016), secondo cui l’assoggettamento al fallimento dell’imprenditore commerciale rappresenta la regola, mentre il mancato superamento dei limiti di cui all’art. 1, co. 2 l. fall. (oggi trasfusi nell’art. 2, co. 1 lett. d) CCII) costituisce un’eccezione che il debitore è tenuto a dimostrare positivamente. Né la natura officiosa del procedimento prefallimentare può giustificare una supplenza probatoria da parte del giudice: la fase istruttoria può anche fondarsi su elementi acquisiti d’ufficio ma ciò non comporta che il tribunale debba farsi carico della prova negativa in luogo del debitore, soprattutto quando quest’ultimo si mantenga contumace.

In conclusione, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo, revocato il decreto impugnato e dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, riaffermando così che l’esclusione dall’assoggettamento alla procedura concorsuale richiede una prova positiva da parte del debitore in ordine al mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge; elementi che, non possono mai essere desunti in via presuntiva, né ricavati per mera deduzione indiretta o in ragione della sola inattività apparente dell’impresa.

Autore Federica Losignore

Trainee

Milano

f.losignore@lascalaw.com

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