15.05.2024 Icon

Liquidazione controllata: ultima spiaggia per l’imprenditore cancellato

L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese, a carico del quale residuano debiti d’impresa, non può accedere ad una procedura concorsuale negoziale ma solo alla liquidazione controllata.

Con la pronuncia in commento la Corte d’Appello di Torino ha rigettato un reclamo avverso l’apertura della liquidazione controllata promosso da un imprenditore individuale, il quale aveva richiesto l’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In particolare, l’imprenditore, socio amministratore e legale rappresentante di una società di persone cancellatasi dal registro imprese, al fine di risolvere una situazione di insolvenza “composita”, ossia caratterizzata sia da debiti scaduti contratti per esigenze personali e familiari, sia da debiti scaduti connessi alla precedente attività imprenditoriale, presentava al Tribunale di Torino ricorso per l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, per l’apertura della liquidazione controllata.

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda subordinata di apertura della liquidazione, osservando come in tema di cessazione dell’attività d’impresa del debitore, il CCCI preveda che le domande di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione non siano consentite all’imprenditore cancellato dal registro imprese.

L’imprenditore sosteneva, in appello, la possibilità di essere soggetto alle procedure negoziali in ragione del principio di prevalenza delle soluzioni regolative dell’insolvenza di tipo negoziato rispetto a quelle di tipo liquidatorio, nonché alla luce di un contrasto della norma che consente all’imprenditore cancellato di accedere alla sola liquidazione controllata con i principi dettati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e con le norme contenute nella direttiva Insolvency.

La Corte d’Appello rileva, invece, come il CCII abbia inteso espressamente circoscrivere gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore cessato alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata, senza fare alcuna distinzione in relazione alla genesi dell’indebitamento e senza offrire alcuna indicazione sulla prevalenza della qualifica di consumatore o di imprenditore sulla base della natura e della fonte delle obbligazioni da ristrutturare.

Peraltro, osserva come nella direttiva Insolvency non si afferma affatto che l’imprenditore cessato, su cui gravino anche debiti estranei alla pregressa sua attività, debba essere ammesso alle procedure negoziate altrimenti previste per l’imprenditore in attività e neppure che debba essere ammesso alle procedure negoziate altrimenti previste per il consumatore.

Anche la questione di legittimità costituzionale è, ad avviso della Corte, manifestamente infondata.

Ciò in quanto l’art 33 CCII, che impedisce all’imprenditore cancellato di fruire delle procedure di regolazione della crisi alternative alla liquidazione, intende incentivare l’imprenditore a far emergere lo stato di dissesto prima della cessazione formale dell’impresa e scoraggiare, nel contempo, la condotta di chi confida nella cancellazione dal registro imprese per sottrarsi alle pretese dei creditori.

Tale trattamento non è irragionevole neppure con riguardo all’insolvenza “composita”, posto che la parte del debito da cui deriva l’insolvenza riferibile all’attività imprenditoriale cessata, avrebbe dovuto essere risolta, con gli strumenti a disposizione per l’imprenditore in attività.

D’altra parte, all’imprenditore cessato viene impedita la sola ristrutturazione del debito sorto in relazione alla conclusa attività imprenditoriale, mentre al contrario, il debito contratto per scopi estranei alla predetta attività, da trattarsi come debito consumeristico a tutti gli effetti, è ben ristrutturabile anche con gli ordinari mezzi concordatari messi a disposizione del consumatore.

Autore Lodovico Dell’Oro

Associate

Milano

l.delloro@lascalaw.com

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