16.09.2024 Icon

Liquidazione controllata: ammissibilità della continuità dell’attività d’impresa

Il Tribunale di Siena nel dichiarare l’apertura di una liquidazione controllata si è soffermato sull’ammissibilità del mantenimento dell’attività d’impresa individuale svolta dal debitore nell’ambito della procedura liquidatoria minore.

Nel caso di specie, il debitore sovraindebitato – titolare di un’impresa individuale – ha depositato il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata con il patrocinio del proprio avvocato e con l’ausilio del gestore della crisi nominato dall’OCC.

Nel ricorso il debitore ha avanzato una proposta e presentato un piano, con indicazione dei beni che sarebbero stati oggetto di liquidazione, del passivo con l’indicazione dei creditori, ed invocando altresì le misure protettive volte ad ottenere l’inibizione di procedure esecutive e cautelari.

Nel corso dell’istruttoria del procedimento, il debitore ha altresì rappresentato che la proposta formulata era basata sulla continuità dell’attività d’impresa.

Il Tribunale dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura, nel valutare la propria competenza territoriale, ha rilevato il mancato superamento delle soglie dimensionali previste per l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa individuale, oltre allo stato di sovraindebitamento del ricorrente, chiarendo che nella liquidazione controllata il debitore, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, non possa presentare un piano nè formulare proposte, essendo la liquidazione controllata una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni, da parte del debitore stesso.

A differenza di altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non essendoci una proposta da parte del debitore da sottoporre al Tribunale per l’omologa, oggetto di liquidazione sono infatti tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore, salvo le eccezioni di legge, in virtù dello spossessamento previsto ai sensi dell’art.270 CCII.

Nonostante ciò, il Tribunale di Siena nel caso di specie ha ritenuto ammissibile il mantenimento dell’attività d’impresa individuale svolta dal debitore nell’ambito della liquidazione controllata, non essendo la continuità d’impresa incompatibile con alcun dato normativo.

A tal fine, il Tribunale afferma che non debba procedersi all’adozione di un provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore, trattandosi della prosecuzione dell’attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dal ricorrente, da cui quest’ultimo trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, una parte rilevante dell’attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (almeno per un triennio).

Ciò posto, il Tribunale di Siena ha chiarito che l’attività d’impresa debba essere svolta sotto la vigilanza attenta del liquidatore, il quale deve verificare i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi, e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Siena, nel confermare l’ammissibilità della continuità d’impresa del debitore nella liquidazione controllata, ha dichiarato l’apertura della procedura, rilevando che la richiesta della concessione delle misure protettive presentata dal sovraindebitato fosse del tutto superflua, stante l’effetto automatico dell’inibizione delle procedure esecutive e cautelari derivante dall’apertura della procedura stessa.

Autore Matteo Martinengo Villagana

Associate

Milano

m.martinengo@lascalaw.com

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